Cassazione Civile, Ordinanza n. 36179/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azienda)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la propria partner contrattuale chiedendo la risoluzione di un contratto di distribuzione stipulato nel 2001 e il risarcimento dei danni, deducendo plurimi inadempimenti della controparte. In fatto, dopo due incendi sviluppatisi presso un capannone adibito a filiale logistica e utilizzato per l’attività distributiva, erano stati danneggiati locali e merce; inoltre si lamentavano disservizi nella distribuzione, presenza di merce scaduta e perdita di clientela. La controparte aveva resistito, negando la propria responsabilità per gli incendi e per gli altri addebiti, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per i corrispettivi residui e per i danni subiti dagli automezzi incendiati, chiamando in garanzia le assicurazioni. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande risarcitorie e della domanda di risoluzione, riconoscendo i crediti contrattuali residui e la responsabilità della società attrice anche per lite temeraria, salvo riformare in parte la decisione sul danno agli automezzi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia e mancata valutazione di prove/documenti sugli inadempimenti della controparte; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 2051 c.c. per il nesso causale e il caso fortuito; violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115 e 167 c.p.c.; violazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo corretta la decisione di merito sia sul rigetto della domanda di risoluzione per difetto di prova degli inadempimenti, sia sull’esclusione della responsabilità della controparte per gli incendi, ritenuti provocati dal fatto doloso di terzi e quindi idonei a interrompere il nesso causale, sia sull’applicazione del principio di non contestazione anche ai giudizi anteriori alla L. n. 69/2009. Ha invece accolto il quinto motivo: ha affermato che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone la totale soccombenza della parte e non può essere mantenuta in presenza di soccombenza reciproca, anche parziale. Per questo ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla sola statuizione sulla lite temeraria e, decidendo nel merito, ha annullato tale condanna. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione è applicabile anche ai giudizi introdotti prima della L. n. 69/2009, perché già recepito dalla giurisprudenza; riguarda i fatti primari e vincola il giudice a ritenerli sussistenti se non specificamente contestati.
Richiamato con l’art. 115 c.p.c. in tema di specificità delle contestazioni, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la contestazione della controparte fosse generica rispetto all’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
La memoria difensiva richiamata dalla ricorrente non conteneva una contestazione specifica dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture.
L’ordinanza di pagamento emessa per l’importo non contestato è stata valorizzata solo come dato fattuale, senza incidere sulla ripartizione dell’onere di contestazione del maggior credito.
Quando il danno è provocato dal fatto doloso di un terzo, imprevedibile e imprevenibile, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno si interrompe per caso fortuito.
La responsabilità aggravata richiede la malafede o colpa grave della parte soccombente e non può essere applicata in caso di soccombenza reciproca, anche solo parziale.
È il parametro formale dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge, utilizzato per denunciare l’erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali.
La censura di omessa pronuncia richiede l’assenza totale del provvedimento decisorio sul capo dedotto; non sussiste se la decisione impugnata implica il rigetto della pretesa.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di mere risultanze istruttorie o di profili di mera prova.
Massime di principio
- Nel giudizio civile instaurato prima della L. n. 69/2009, il principio di non contestazione opera comunque per i fatti primari costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere, e il giudice deve considerarli provati se non specificamente contestati.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, rigettando la domanda principale, presuppone logicamente il rigetto delle eccezioni o delle questioni incompatibili con la decisione adottata.
- Ai fini della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il fatto doloso di un terzo, se imprevedibile e inevitabile, integra caso fortuito e interrompe il nesso causale tra la cosa e il danno.
- Nel processo civile la prova del fatto dannoso e del nesso causale si valuta secondo il criterio del 'più probabile che non', non secondo lo standard penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone la totale soccombenza della parte che abbia agito o resistito con malafede o colpa grave; in presenza di soccombenza reciproca, anche parziale, la condanna non è applicabile.
- La mancata specifica contestazione dell’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate impedisce alla parte debitrice di limitarsi a eccepire la sola insufficienza probatoria delle fatture.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36127/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36128/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36131/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →