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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22503/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato e di una precedente comunicazione di irregolarità relativa al pagamento rateale di un’imposta sostitutiva. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, dopo la comunicazione di irregolarità era stata emessa una prima cartella, non impugnata, e la contribuente aveva poi scelto una ulteriore rateizzazione, effettuando solo il primo pagamento e omettendo i successivi versamenti; ciò aveva determinato l’iscrizione a ruolo delle somme residue, oltre sanzioni e interessi, con notifica della nuova cartella poi oggetto di giudizio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, perché la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione di inammissibilità delle doglianze della contribuente sulla debenza dell’imposta sostitutiva; (2) nullità per omessa motivazione su questioni inerenti rivalutazione dei terreni agricoli, termine per rideterminare il valore dei terreni e facoltà di modifica dell’opzione sulla rideterminazione del costo/valore di acquisto delle partecipazioni; (3) violazione di legge, per avere la CTR affermato l’emendabilità della dichiarazione dei redditi ritenuta dall’Ufficio una dichiarazione di volontà e non di scienza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha censurato la CTR per non essersi pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che la contribuente non aveva impugnato la precedente cartella relativa alla stessa pretesa tributaria, sicché quest’ultima era divenuta definitiva. Richiamato il principio per cui la comunicazione di irregolarità è atto facoltativamente impugnabile e non preclusivo dell’impugnazione dell’atto successivo, la Corte ha distinto però il caso in cui sia intervenuto un atto successivo definitivo non contestato: in tal caso non sono più proponibili censure sulla pretesa tributaria se non per vizi propri del nuovo atto. Poiché il ricorso originario della contribuente riguardava la debenza dell’imposta e l’iscrizione a ruolo, e non vizi propri della cartella qui impugnata, la domanda introduttiva è stata ritenuta inammissibile. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di denuncia della nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di specificità dei motivi di ricorso, con menzione della trascrizione dei motivi di gravame.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte ribadisce che l’impugnazione della comunicazione di irregolarità è facoltativa e non preclude, di regola, l’impugnazione dell’atto successivo.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Consente alla Corte di cassazione, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale, a sostegno della decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 2 D.P.R. n. 332/1998

    Citatо nel terzo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’impugnazione della comunicazione di irregolarità o di un atto non espressamente previsto dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992 costituisce una facoltà del contribuente e non un onere: la mancata impugnazione non preclude, di regola, il ricorso avverso l’atto successivo tipico.
  • Se però il contribuente non impugna un atto successivo che rende definitiva la pretesa tributaria, non può poi rimettere in discussione il merito della stessa pretesa impugnando un ulteriore atto, salvo dedurre vizi propri di quest’ultimo.
  • In presenza di omessa pronuncia su una questione di puro diritto, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito, purché non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • La contestazione di una cartella successiva a una pretesa già divenuta definitiva è inammissibile quando i motivi investono la debenza del tributo o la validità dell’iscrizione a ruolo e non i vizi autonomi dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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