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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29161/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società e una società terza avevano concluso un contratto per la fornitura di un sistema antifurto a favore di un cliente finale. In seguito a contestazioni sulla fruibilità del sistema, le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo/novativo nel quale il credito originario veniva ridotto a 30.000 euro, con pagamento dilazionato, e il cliente finale assumeva l'obbligo di pagare alla creditrice per il tramite della società ricorrente. Nella clausola e) dell'accordo era previsto che la ricorrente sarebbe stata sollevata da ogni impegno se la creditrice non avesse emesso una nota di accredito a totale storno entro una certa data. La Corte d'appello ha ritenuto che si trattasse di espromissione non liberatoria, perché mancava una dichiarazione espressa di liberazione della debitrice originaria. La ricorrente ha censurato tale interpretazione denunciando violazione dell'art. 1363 c.c., sostenendo che le clausole andavano lette sistematicamente e che l'accordo mostrava chiaramente un'assunzione esclusiva dell'obbligo di pagamento da parte del terzo. Ha inoltre denunciato violazione dell'art. 1362 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato i documenti e le trattative pregresse, dai quali emergerebbe la volontà delle parti di trasferire il rapporto economico sul terzo e di manlevare la ricorrente da responsabilità economiche. La resistente, con ricorso incidentale, ha lamentato vizio motivazionale in relazione alla conferma della revoca del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello abbia interpretato il contratto in modo non coerente con i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., ponendo al centro ragionamenti ulteriori invece del primario dato letterale della clausola. Ha rilevato che, in tema di espromissione, la liberazione del debitore originario non richiede formule sacramentali, ma deve risultare da una volontà espressa e univoca; nel caso di specie la clausola e) andava comunque scrutinata alla luce del suo tenore letterale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, non essendo denunciato un omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1272 c.c.

    l'espromissione è di regola cumulativa, salvo dichiarazione espressa del creditore di liberare il debitore originario; la liberazione non richiede formule sacramentali ma una manifestazione univoca e espressa.

  • art. 1362 c.c.

    nella ricerca della comune intenzione delle parti il primo e principale strumento è il senso letterale delle parole e delle espressioni usate.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole devono essere interpretate complessivamente e non in modo atomistico.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    l'interpretazione contrattuale deve seguire in via prioritaria il dato letterale e, solo se ambiguo, i canoni interpretativi strettamente letterali e poi quelli integrativi.

  • art. 1362 all'art. 1365 c.c.

    si applicano dopo il senso letterale solo se questo risulta ambiguo.

  • art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

    i canoni integrativi intervengono in caso di insufficienza dei criteri strettamente interpretativi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il mezzo invocato per denunciare la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il giudice deve partire dal senso letterale delle espressioni utilizzate; il ricorso ad altri criteri è consentito solo se il testo risulti ambiguo o insufficiente.
  • Le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro insieme, evitando letture atomistiche che isolino singole pattuizioni dal contesto complessivo dell'accordo.
  • L'espromissione è, di regola, cumulativa: la liberazione del debitore originario richiede una volontà del creditore espressa in modo univoco, ma non necessariamente formulata con parole sacramentali.
  • In sede di legittimità, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mera critica alla motivazione.
  • Quando il motivo incidentale non individua un omesso esame di fatto storico decisivo, ma si limita a censurare la motivazione, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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