Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9756/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 23/09/2021 per nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del relativo provvedimento, dedotta in quanto l'indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva richiesto di partecipare personalmente all'udienza ma non gli era stata disposta la traduzione né concessa autorizzazione a recarsi in Tribunale; violazione contestata degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p., denunciata in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'omesso avviso/omessa traduzione o autorizzazione dell'indagato detenuto che abbia richiesto di comparire all'udienza di riesame integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., poiché la citazione per il riesame comprende anche il segmento costituito dalla traduzione o dall'autorizzazione per la partecipazione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio. Ha altresì precisato che la nullità non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare: la misura resta efficace fino all'eventuale mancata pronuncia del tribunale nel termine previsto.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato quale presidio delle nullità che incidono sull'udienza camerale; la lett. c) riguarda i vizi relativi alla costituzione del contraddittorio che determinano nullità

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Rilevante per la qualificazione della nullità: la Corte interpreta l'"omessa citazione dell'imputato" come comprensiva anche dell'omessa traduzione o autorizzazione dell'indagato detenuto che abbia chiesto di partecipare all'udienza di riesame, con conseguente nullità assoluta ed insanabile

  • art. 127, comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per l'omesso avviso alle parti per l'udienza in camera di consiglio; la Corte ritiene che questa norma non escluda l'applicabilità della nullità assoluta prevista dall'art. 179 quando sia in gioco la partecipazione dell'indagato detenuto

  • art. 61 cod. proc. pen.

    Estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato; usato per giustificare l'applicabilità delle tutele previste per l'imputato anche all'indagato nel riesame

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sulla tassatività delle nullità: la Corte esclude che il regime di nullità tassative impedisca di considerare l'omesso avviso/omessa traduzione come fattispecie afferente all'art. 179

  • arts. 180-182 cod. proc. pen.

    Norme sul regime delle nullità intermedie e relative; citate nel contrappunto giurisprudenziale che ritiene alcune omissioni riconducibili a regime non assoluto, ma la Corte preferisce l'interpretazione di nullità assoluta per l'omessa traduzione dell'indagato

  • art. 256 e art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    Norme sostanziali richiamate per i reati contestati (abbandono/deposito incontrollato di rifiuti e combustione illecita); non decisive per il vizio processuale ma presenti nel quadro fattuale

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, impiegata per inquadrare la censura sulla nullità dell'udienza

Massime di principio

  • Se un indagato detenuto (arresti domiciliari o detenzione) richiede di partecipare all'udienza di riesame, la sua traduzione o l'autorizzazione a recarsi in Tribunale costituiscono atti essenziali della "citazione": la loro omissione può determinare nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento adottato
  • L'avviso dell'udienza di riesame va inteso, ai fini della validità del contraddittorio, come parte di una fattispecie complessa comprensiva dell'avviso stesso, della volontà dell'interessato di comparire e della traduzione/ autorizzazione per la partecipazione
  • La nullità assoluta conseguente all'omessa traduzione/autorizzazione è normalmente rilevabile anche in sede di legittimità (cassazione), per quanto esista giurisprudenza che in passato ha collocato la fattispecie in una categoria di nullità di grado intermedio
  • L'annullamento per nullità non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare: la misura rimane in vigore salvo che il tribunale non si pronunci nei termini stabiliti o non intervenga altra disposizione che la faccia cessare
  • Per evitare il rischio di nullità è opportuno che la richiesta di partecipazione dell'indagato sia espressa e documentata e che l'ufficio procedente disponga tempestivamente la traduzione o rilasci l'autorizzazione; in caso di omissione, va promossa tempestiva impugnazione per ottenere annullamento e rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.