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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13590 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 105/45/09, del 6 luglio 2009, che aveva confermato la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2001. La CTR aveva ritenuto che il reddito imputato al socio dovesse essere determinato in coerenza con quello d’impresa già accertato nei confronti della società, la cui pretesa era stata ridotta con decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 554/41/2007, confermata in appello. L’Agenzia deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 59, comma 1, lett. b), e 14 del D.Lgs. n. 546/1992: sosteneva che l’accertamento unitario imponesse il litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci e che la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa alla CTP per integrare il contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione, quinta sezione civile, con decisione del 10 maggio 2017, depositata il 30 maggio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare il motivo sul litisconsorzio. Nel fascicolo risultava l’avvio della notificazione del ricorso per posta, ma mancava la prova della consegna al destinatario, ossia al difensore del contribuente in appello; F.F. non si era costituito e l’Agenzia non aveva chiesto di essere rimessa in termini per produrre la documentazione mancante, dimostrando l’impossibilità non imputabile di allegarla tempestivamente. La pronuncia non decide quindi nel merito la questione dell’accertamento unitario e del litisconsorzio.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La disposizione è indicata quale base del motivo di ricorso per cassazione relativo alla dedotta violazione di norme processuali; il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio preliminare.

  • Art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma era invocata dall’Agenzia a sostegno della richiesta di rimessione della causa al giudice tributario di primo grado per l’integrazione del contraddittorio. La Corte non ne ha deciso l’applicabilità, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma era invocata dall’Agenzia per sostenere la necessità del litisconsorzio con la società e gli altri soci. La Corte non ha deciso la questione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della notificazione.

Massime di principio

  • Chi propone ricorso per cassazione deve documentare che la notificazione al destinatario si è perfezionata: la prova della sola consegna del plico all’ufficiale giudiziario per l’inoltro postale non dimostra la ricezione.
  • Se manca la prova del perfezionamento della notificazione e la parte intimata non si è costituita, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La produzione documentale mancante può essere rimediata chiedendo la rimessione in termini, ma la richiesta deve fondarsi e documentare l’impossibilità non imputabile di produrre tempestivamente la prova.
  • Una decisione di inammissibilità per un vizio processuale preliminare non comporta una pronuncia sulle questioni di merito o sugli altri motivi prospettati.

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