Cassazione Penale, Ordinanza n. 01891/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo le censure non consentite in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito o comunque non specifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento che la sostanza fosse detenuta per uso personale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero in sostanza una riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione è richiamata come base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta già esaminata e correttamente esclusa dal giudice di merito, senza vizi deducibili in cassazione.
Le attenuanti generiche sono state oggetto di doglianza sul trattamento sanzionatorio, ma il ricorso è stato giudicato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come violazione di legge o vizio di motivazione questioni che si risolvono nella mera contestazione del giudizio di merito già svolto dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia lineare e immune da fratture logiche.
- La censura relativa al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente è inammissibile se non si confronta con le argomentazioni fattuali e logiche poste a base della decisione di merito.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'imputato compiuta dal giudice di merito; in cassazione non è sufficiente una mera riproposizione della tesi già respinta.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle sulle attenuanti generiche, devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione sulla pena; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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