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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00998/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per fatti di droga (art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Dajani deduce difetto di correlazione tra l accordo e la sentenza perché nell istanza era prevista l esclusione dell aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990 ma la sentenza non la menzionava; deduce altresì che non ricorrono gli elementi per l aggravante in quanto non risultava certa la consapevolezza del quantitativo né un rimprovero colposo. Deja contesta l errata applicazione dell aggravante ex art. 80 comma 2, lamenta difetto di motivazione e errata qualificazione giuridica del fatto, evidenziando una difformità con la sentenza emessa nello stesso procedimento a seguito di rito abbreviato nei confronti di coimputati che hanno ottenuto l esclusione dell aggravante; deduce anche violazioni processuali e mancata notifica dell avviso di udienza camerale al co-difensore.

La decisione

Dajani Marin: il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia dell avvocato difensore dopo che il GIP ha rettificato il dispositivo per correggere l omissione relativa all esclusione dell aggravante; la correzione ha reso vano l interesse all impugnazione. Non è stata irrogata condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Serxho Deja: il ricorso è dichiarato inammissibile. Il motivo che deduce errata qualificazione giuridica e vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell aggravante ex art. 80 comma 2 è inammissibile perché non emerge un errore manifesto e immediatamente evidente dalla contestazione e dalla succinta motivazione della sentenza di patteggiamento. Anche il confronto con le decisioni in rito abbreviato è ritenuto inconcludente: la diversa esclusione dell aggravante nei confronti dei coimputati si fondava su valutazioni probatorie non definitive e la sentenza abbreviata non risulta irrevocabile, quindi non può costituire parametro definitivo per l annullamento. Per Deja è disposta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento, in via equitativa, di 3000 euro alla Cassa delle ammende, senza ritenere colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la verifica di eventuali vizi di qualificazione deve svolgersi sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti, contestata nei capi di imputazione alla base delle sentenze impugnate

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante connessa al quantitativo o alle modalità; il Collegio ritiene che, in presenza di un quantitativo indicato in imputazione (circa 4 kg di cocaina), non si possa escludere immediatamente e in modo manifesto la sussistenza dell aggravante

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di censurare in Cassazione la qualificazione giuridica in sentenze di patteggiamento ai casi in cui l errore sia manifestamente evidente rispetto al capo di imputazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione; applicata nei confronti del ricorrente Deja

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamate dalle doglianze di Deja in tema di vizio di motivazione e errata qualificazione; il Collegio ha ritenuto le censure non ammissibili o infondate

  • artt. 521, 522 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio abbreviato e sulle relative decisioni, citate nel confronto tra sentenze di rito abbreviato e sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la notifica dell avviso di fissazione dell udienza camerale; il vizio di notifica segnalato è stato sanato con nuova fissazione e notifica

Massime di principio

  • In caso di sentenza di applicazione della pena (patteggiamento), le censure in Cassazione sulla qualificazione giuridica sono ammissibili solo se l errore risulta manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione; valutazioni di merito non sono sindacabili ordinariamente
  • La semplice difformità di esito tra sentenze rese a carico di coimputati non determina automaticamente l annullamento di una sentenza di patteggiamento: occorre che la contraddizione emerga in termini di errore manifesto e che le sentenze contrapposte siano irrevocabili se si intende fondare su di esse una richiesta di revisione
  • Se il vizio denunciato dal ricorrente è sanato durante il processo (ad es. rettifica dell errore materiale nel dispositivo), la rinuncia o la perdita dell interesse rende inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
  • L aggravante legata al quantitativo di droga non può essere esclusa in modo sommario quando l imputazione riporti un dato quantitativo significativo; l esclusione richiede che sia evidente l impossibilità di attribuire il principio attivo in misura utile per l aggravante
  • I vizi procedurali relativi a notifiche o fissazioni di udienze possono essere sanati con la successiva regolare notifica e fissazione, rendendo non decisiva la censura se il contraddittorio è garantito

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