Cassazione Civile, Ordinanza n. 39918/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un ex amministratore condominiale per ottenere la restituzione di somme che il loro dante causa assumeva di avere anticipato nell'interesse del condominio, nonché il pagamento di compensi asseritamente maturati per l'attività di amministratore fino al decesso. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; in appello il tribunale ha invece riformato la decisione, ritenendo non provate le sole anticipazioni documentate tramite delibere di approvazione dei consuntivi. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza d'appello: con il primo motivo hanno dedotto nullità della decisione per violazione degli artt. 99, 112, 115 e 132 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non aveva esaminato l'intera domanda, poiché questa comprendeva anche il credito per compensi professionali non corrisposti; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 1720 c.c., assumendo la prova del credito per compensi e spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, per importi specificamente indicati, senza contestazione dell'estinzione da parte del condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di appello abbia erroneamente circoscritto la domanda al solo rimborso delle anticipazioni, omettendo di pronunciarsi anche sul distinto titolo creditorio relativo ai compensi dell'amministratore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della dedotta nullità, in relazione al principio della domanda
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; è vizio omettere un autonomo titolo di credito dedotto in giudizio
richiamato per la censura sulla valutazione del materiale istruttorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno della nullità della sentenza per motivazione e contenuto della decisione
richiamato per il diritto dell'amministratore al rimborso delle anticipazioni e al riconoscimento dei compensi
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Quando la domanda giudiziale contiene più titoli autonomi, il giudice di merito deve esaminarli tutti e non può ridurre l'oggetto del contendere a uno solo di essi senza incorrere in omessa pronuncia.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste anche se il giudice decide su una sola delle causali dedotte, trascurando un distinto fondamento della pretesa che risulti chiaramente dall'atto introduttivo.
- Nel giudizio di legittimità è consentito l'esame diretto degli atti processuali quando si denuncia un vizio in procedendo, al fine di verificare il reale contenuto della domanda e l'eventuale omissione di pronuncia.
- Se l'accoglimento di un motivo comporta la cassazione della sentenza per omessa pronuncia su un autonomo titolo di credito, gli ulteriori motivi diretti contro la stessa decisione restano assorbiti.
Come è indicizzato
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