Cassazione Penale, Ordinanza n. 03533/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che il motivo dedotto fosse non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ha quindi applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria "senza formalità".
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza dell'8 aprile 2024 il Tribunale di Latina ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a cinque imputati la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 350,00 di multa ciascuno in relazione al reato di furto in abitazione/mediante introduzione in edificio altrui aggravato dal concorso di persone e da specifiche aggravanti. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge: sostenevano che il fatto fosse stato erroneamente qualificato come furto consumato, mentre avrebbe dovuto essere considerato solo tentato. La Corte rileva però che una simile censura non rientra nei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attiene né alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del giudice di merito.
individua tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla consumazione anziché tentativo non vi rientra.
viene indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 c.p.
norme poste a fondamento della contestazione definita nel patteggiamento; la sentenza di merito ha applicato la pena per furto aggravato in concorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La doglianza che contesti la configurazione del fatto come consumato anziché tentato non è, di per sé, motivo consentito di ricorso avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito, la Corte può provvedere senza formalità e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nella valutazione del ricorso contro il patteggiamento il controllo di legittimità è limitato e non consente una revisione piena della ricostruzione del fatto operata in sede di accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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