Cassazione Civile, Ordinanza n. 23123/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia origina da una domanda di ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate in esecuzione di tre conti correnti bancari e di un contratto di mutuo che, secondo l'attore, sarebbe stato stipulato per estinguere il saldo debitorio dei conti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova: il correntista non aveva prodotto i contratti di conto corrente e i relativi estratti conto. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo non dimostrato il collegamento tra conti e mutuo e comunque prescritta la pretesa restitutoria. In cassazione, la prima ordinanza aveva dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo formato il giudicato interno sul capo di primo grado relativo al difetto di prova delle nullità contrattuali e della pretesa restitutoria. Con il ricorso per revocazione si deduceva errore revocatorio, perché il motivo di appello sul punto era invece stato effettivamente proposto e dunque il giudicato interno non si era formato. Nel giudizio rescissorio il ricorrente deduceva poi violazione degli artt. 112 e 2938 c.c., omesso esame e difetto di motivazione, sostenendo che la banca non avesse eccepito la prescrizione con riguardo a uno dei rapporti, il conto n. 60751, e che in ogni caso la prescrizione fosse stata interrotta dalle diffide del maggio e giugno 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un errore revocatorio: l'ordinanza precedente aveva supposto l'inesistenza di un motivo di appello, mentre dagli atti risultava che quel motivo era stato effettivamente proposto. Ha quindi revocato l'ordinanza impugnata. Nel giudizio rescissorio ha poi accolto il primo motivo del ricorso per cassazione originario, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare una censura ritualmente devoluta e decisiva in tema di prescrizione del conto n. 60751, sia quanto alla mancata eccezione della banca sia quanto all'interruzione del termine. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
l'errore revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale positivamente risultante dagli atti, senza attività interpretativa o valutativa.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione deriva dall'omesso esame di una censura specifica e decisiva.
viene evocato nel motivo accolto in relazione alla prescrizione e alla necessità che l'eccezione sia dedotta dalla parte interessata.
Massime di principio
- L'errore revocatorio è configurabile quando la Corte di cassazione suppone inesistente un fatto processuale che dagli atti risulta invece in modo immediato e inequivoco, senza che il problema riguardi l'interpretazione del giudicato o la valutazione dell'ampiezza del motivo di appello.
- L'interpretazione del giudicato, interno o esterno, è attività di giudizio e non può essere censurata con il rimedio revocatorio, salvo che si denunci non il significato del giudicato ma l'erronea supposizione del fatto processuale da cui il giudicato sarebbe derivato.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice d'appello omette di esaminare una censura specificamente proposta e potenzialmente decisiva, specie se attinente a un autonomo rapporto contrattuale o a un distinto profilo di prescrizione.
- In materia di ripetizione di indebito bancario, la contestazione della prescrizione deve essere scrutinata con riferimento al singolo rapporto dedotto e alle specifiche allegazioni sulle eccezioni sollevate e sugli eventuali atti interruttivi.
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