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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19581/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese e ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudizio di legittimità era stato introdotto contro la sentenza n. 556/2015 della Corte d'Appello di Trieste, ma nel testo dell'ordinanza non è riportato l'oggetto sostanziale della controversia originaria né i motivi del ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rinuncia vistata dal difensore dei controricorrenti abilitato a rinunciare agli atti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato quale norma procedurale applicabile alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando validamente ricevuta e non ostacolata da ragioni processuali, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice di legittimità non provvede sulle spese se nel provvedimento non vi è spazio per una diversa regolazione.
  • L'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la Corte esclude espressamente la sussistenza dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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