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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30933/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di forniture effettuate tra il 2012 e il 2014. La società ingiunta e i soci hanno proposto opposizione deducendo: difetto di potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura nel monitorio; incompetenza territoriale del tribunale di Modena; infondatezza della pretesa creditoria perché non sarebbero stati correttamente conteggiati i pagamenti già eseguiti; domanda riconvenzionale di restituzione di una somma asseritamente indebitamente versata. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato gli opponenti al pagamento di un saldo residuo, rigettando la riconvenzionale; la corte d'appello ha confermato, ritenendo provato il credito anche mediante tre cambiali e ha valorizzato, ai fini della compensazione, risultanze contabili e una annotazione di partitario. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sulla compensazione e sulla prova testimoniale, per avere la corte di merito respinto la riconvenzionale e riconosciuto il controcredito dell'opposta sulla base di prova testimoniale asseritamente vietata; 2) violazione delle norme sulle prove e sul valore delle scritture contabili, per avere attribuito efficacia al partitario formato unilateralmente e non opponibile alla ricorrente; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla verificazione/disconoscimento delle copie, per avere valorizzato una fattura prodotta dalla controparte con annotazione di compensazione, ritenuta artefatta e non autentica rispetto alla copia prodotta dai ricorrenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le deduzioni nuove introdotte con la memoria, perché la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha solo funzione illustrativa. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi: la compensazione legale dei reciproci crediti può essere accertata anche sulla base di registrazioni contabili e di elementi indiziari ricavati dal partitario, utilizzabile come supporto probatorio; la prova testimoniale del controcredito non è preclusa in assoluto, potendo operare le eccezioni e i limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., e in ogni caso i limiti alla prova testimoniale devono essere tempestivamente eccepiti. Ha poi rigettato il terzo motivo perché il disconoscimento della copia fotostatica era generico e quindi inidoneo ai sensi dell'art. 2719 c.c.; inoltre la censura sull'omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo, ma una diversa lettura delle prove. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non determina incompatibilità del magistrato che l'ha formulata a partecipare al collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria può avere solo contenuto illustrativo e non può introdurre nuove censure non dedotte nel ricorso.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, ossia su statuizioni minime dotate di autonoma efficacia decisoria.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione dei reciproci crediti.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione legale dei crediti certi, liquidi ed esigibili.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze che mirano solo a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove sono inammissibili se mascherate da violazione dell'onere della prova.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria del documento, ma la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili non impediscono al giudice di trarre da esse elementi indiziari utilizzabili, in concorso con altre risultanze, anche a favore dell'imprenditore.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili tra imprenditori possono essere utilizzate come fonte di elementi di prova secondo l'apprezzamento del giudice.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della copia e alla dedotta artefazione del documento.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere espresso, formale, specifico e non generico.

  • art. 2721 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale non è assoluto e il giudice può ammetterla nei casi previsti dalla norma.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova testimoniale e al loro regime di eccezione.

  • art. 2726 c.c.

    Il rinvio all'art. 2721 c.c. consente, nei limiti previsti, la prova testimoniale anche in materia di pagamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del divieto di ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in vizio di violazione di legge una critica all'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza che contesta la valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione della norma.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'attività del consulente tecnico e alla verifica documentale svolta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di difesa, ma senza specifica incidenza decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni, argomenti o semplici elementi istruttori.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è applicabile la condanna equitativa e la sanzione a favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La memoria depositata nel procedimento camerale di cassazione ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre nuovi motivi o nuove questioni non contenute nel ricorso.
  • La compensazione legale tra crediti certi, liquidi ed esigibili opera di diritto e la sentenza che la accerta ha natura dichiarativa dell'estinzione già verificatasi.
  • Le scritture contabili dell'imprenditore, pur avendo un'efficacia probatoria tipica nei limiti di legge, possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari o presuntivi, anche a favore del medesimo imprenditore, se corroborate da altre risultanze istruttorie.
  • Il divieto o la limitazione della prova testimoniale non è assoluto: la relativa eccezione deve essere tempestiva e specifica, altrimenti la censura è preclusa in impugnazione.
  • Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento deve essere espresso, formale e specifico; una contestazione generica o implicita è inidonea a far venir meno l'efficacia probatoria della copia.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia trascurato un fatto storico decisivo, non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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