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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35438/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti del ricorrente per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. (c.d. retrodatazione): si sostiene che i fatti associativi siano anteriore alla prima ordinanza (tentata estorsione oggetto dell'ordinanza 511/2018 del 18/10/2018) e pertanto la seconda misura dovrebbe essere retrodatata e dichiarata inefficace; 2) violazione dell'art. 273 c.p.p.: si deduce che i gravi indizi di colpevolezza non sussisterebbero perché fondati su due intercettazioni e un incontro che non sarebbero significativi per fondare la custodia cautelare.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come complessivamente infondato. Sul primo motivo, la Corte conferma l'analisi del Tribunale: la fattispecie associativa è stata ritenuta perdurante fino a febbraio 2019 (la partecipazione al sodalizio non si è interrotta con lo stato detentivo), le due ordinanze sono state emesse in procedimenti distinti e gli elementi a fondamento della seconda ordinanza (principalmente intercettazioni e successive informative depositate tra marzo 2019 e giugno 2020) non erano desumibili alla data della prima ordinanza del 18/10/2018, perciò la disciplina della retrodatazione non opera nel caso concreto. Sul secondo motivo, la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare (divieto di revisione del materiale probatorio e della valutazione di merito salvo violazioni di legge o manifesta illogicità) e ritiene la motivazione del Tribunale adeguata nel valorizzare intercettazioni, annotazioni e incontro; pertanto i gravi indizi risultano sufficientemente motivati. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma tipica del reato contestato (associazione a delinquere di stampo mafioso); il giudice ha ritenuto che la partecipazione al sodalizio fosse perdurante fino a febbraio 2019 e quindi applicabile la norma.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina della c.d. retrodatazione delle misure cautelari successive: la Corte ricapitola i quattro scenari giurisprudenziali possibili e applica il principio al caso concreto, ritenendo che la retrodatazione non operi perché le ordinanze sono in procedimenti distinti e gli elementi probatori della seconda erano emersi dopo la prima ordinanza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte sottolinea che la valutazione della gravità indiziaria è rimessa al giudice di merito e che, in sede di legittimità, la censura è ammissibile solo se denunci via di violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione coerente e non manifestamente illogica.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi generali sui presupposti delle misure cautelari (esigenze cautelari); la Corte ricorda che l'accertamento delle esigenze cautelari è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se ben motivata.

Massime di principio

  • La "retrodatazione" prevista dall'art. 297, comma 3 c.p.p. non opera automaticamente in tutti i casi: occorre identificare lo scenario fattuale (stesso procedimento o procedimenti distinti; presenza o meno di connessione qualificata) e verificare se gli elementi a fondamento della seconda misura erano desumibili al momento della prima ordinanza.
  • Quando il reato contestato è associazione mafiosa (art. 416-bis), la partecipazione può perdurare nonostante uno stato detentivo del singolo: lo stato di detenzione non implica automaticamente la cessazione della partecipazione al clan, salvo prova di recesso o esclusione.
  • In procedimenti distinti, per ottenere la retrodatazione è necessario dimostrare che gli elementi probatori che hanno giustificato la seconda misura fossero già presenti e desumibili al momento della prima ordinanza; se gli atti probatori sono successivi, la retrodatazione non si applica.
  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non revisa il merito probatorio: le censure sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari sono ammissibili in cassazione solo se si indicano specifiche violazioni di legge o la manifestissima illogicità della motivazione.
  • Intercettazioni, atti di osservazione e incontri possono costituire elementi sufficienti per la configurazione di gravi indizi se il giudice di merito li valuta e li motiva in modo congruo; per impugnare efficacemente occorre mostrare che la motivazione è contraddittoria, illogica o viola norme di legge.

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