Sentenza del 21/03/2019 n. 1726 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Dichiarazione dei redditi integrativa - Tardiva presentazione - Crediti d'imposta - Utilizzo in compensazione - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720160184388838, di complessivi euro 12.841,02, chiedendo il riconoscimento di un credito d'imposta di euro 8.540,00, risultante come eccedenza dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012 e indicato nella dichiarazione 2013 per essere utilizzato in compensazione. L'Amministrazione ha contestato il credito perché la dichiarazione 2012 era stata presentata soltanto il 13 gennaio 2016, oltre il termine previsto, e quindi doveva considerarsi omessa. Inoltre, non risultava presentata una valida dichiarazione integrativa per il 2013.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e condannato il contribuente alle spese. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la dichiarazione tardiva oltre il termine rilevante fosse equiparabile a una dichiarazione omessa e che tale omissione impedisse al contribuente di utilizzare in compensazione il credito maturato, non essendo l'Amministrazione in grado di verificarne tempestivamente l'esistenza e l'entità. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo ratione temporis vigente
La dichiarazione integrativa doveva essere presentata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
La tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa era condizione per il legittimo utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. La presentazione oltre il termine previsto comportava la perdita della facoltà di utilizzare il credito in compensazione.
Sentenza della Corte di cassazione n. 5373 del 4 aprile 2012
La rettifica della dichiarazione a favore del contribuente deve essere effettuata mediante dichiarazione integrativa entro i termini previsti; tale rimedio è autonomo rispetto all'istanza di rimborso. Una volta scaduto inutilmente il termine per la dichiarazione integrativa, non è possibile eludere la preclusione mediante una successiva istanza di rimborso.
Sentenza della Corte di cassazione n. 1287 del 26 gennaio 2015
L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi può determinare la perdita della possibilità di utilizzare in compensazione il credito maturato in quell'annualità, perché impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificarne l'esistenza e l'ammontare.
Massime di principio
- Per utilizzare in compensazione un credito d'imposta derivante da una precedente dichiarazione, è necessario che la dichiarazione originaria e l'eventuale dichiarazione integrativa siano presentate entro i termini stabiliti dalla legge applicabile al periodo d'imposta.
- Una dichiarazione presentata oltre il termine previsto può essere considerata omessa ai fini dell'utilizzo del credito, anche se il contribuente dispone di scritture contabili idonee a dimostrarne l'effettiva maturazione.
- L'esistenza sostanziale del credito non basta, da sola, a legittimarne la compensazione: occorre anche il rispetto degli adempimenti dichiarativi e dei termini procedurali, che consentono all'Amministrazione di effettuare i controlli.
- La dichiarazione integrativa a favore del contribuente non può essere sostituita, una volta scaduti i termini, da un'istanza di rimborso diretta a ottenere lo stesso risultato.
- Prima di utilizzare un credito in compensazione è opportuno verificare la corretta presentazione delle dichiarazioni relative all'annualità di origine del credito, la tempestività delle integrazioni e la documentazione telematica comprovante l'invio.
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