Cassazione Penale, Sentenza n. 3042/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato e senza allegare motivi, l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP per ipotesi di reato in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990). Il ricorso è stato esaminato alla luce della normativa che vieta il ricorso personale dell'imputato davanti alla Corte di Cassazione (art. 613 c.1 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato. Ha applicato la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ha disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi alla produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; indicata per definire la fattispecie oggetto della misura cautelare
Norma che aggravava la responsabilità per determinati reati in materia di stupefacenti; citata a contestare la gravità del fatto che giustificava la custodia cautelare
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Interprete applicata nella versione risultante dalla legge 23 giugno 2017, n. 103: esclude il ricorso personale dell'imputato in Cassazione, imponendo che l'impugnazione sia proposta da difensore abilitato
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. rendendo operativa l'esclusione del ricorso personale dell'imputato a decorrere dal 3 agosto 2017
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede che, se l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa sia dichiarata senza formalità (procedura de plano)
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità delle impugnazioni: onere delle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, commisurato equitativamente
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla disciplina delle sanzioni per impugnazioni inammissibili e alla valutazione della eventuale "colpa" della parte nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle formalità di inoltro e registrazione degli atti a cura della cancelleria; richiamata per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere presentato da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (art. 613 c.1 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017).
- Se un'impugnazione è proposta da un soggetto non legittimato, la Corte dichiara l'inammissibilità senza formalità (procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis) e ciò comporta immediatamente la dichiarazione di inammissibilità.
- L'inammissibilità per mancanza di legittimazione può comportare condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'ammontare è fissato equitativamente dal giudice (art. 616 c.p.p.).
- Per evitare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso irregolare, chi impugna deve dimostrare l'assenza di "colpa" nella determinazione dell'inammissibilità (es. impossibilità oggettiva di affidarsi a un difensore o altri giustificati impedimenti), secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
- In materia di misure cautelari per reati gravi (es. stupefacenti), è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un difensore abilitato che valuti rimedi ordinari o straordinari appropriati; il tentativo di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione senza assistenza qualificata espone a inammissibilità e sanzioni.
- Se si è privi di difensore per ragioni urgenti, è preferibile chiedere l'intervento del giudice di merito o la nomina d'ufficio di un difensore piuttosto che proporre personalmente il ricorso in Cassazione.
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