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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3042/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato e senza allegare motivi, l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP per ipotesi di reato in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990). Il ricorso è stato esaminato alla luce della normativa che vieta il ricorso personale dell'imputato davanti alla Corte di Cassazione (art. 613 c.1 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato. Ha applicato la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ha disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati relativi alla produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; indicata per definire la fattispecie oggetto della misura cautelare

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che aggravava la responsabilità per determinati reati in materia di stupefacenti; citata a contestare la gravità del fatto che giustificava la custodia cautelare

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Interprete applicata nella versione risultante dalla legge 23 giugno 2017, n. 103: esclude il ricorso personale dell'imputato in Cassazione, imponendo che l'impugnazione sia proposta da difensore abilitato

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63

    Norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. rendendo operativa l'esclusione del ricorso personale dell'imputato a decorrere dal 3 agosto 2017

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Prevede che, se l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa sia dichiarata senza formalità (procedura de plano)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità delle impugnazioni: onere delle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, commisurato equitativamente

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla disciplina delle sanzioni per impugnazioni inammissibili e alla valutazione della eventuale "colpa" della parte nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità di inoltro e registrazione degli atti a cura della cancelleria; richiamata per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere presentato da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (art. 613 c.1 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017).
  • Se un'impugnazione è proposta da un soggetto non legittimato, la Corte dichiara l'inammissibilità senza formalità (procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis) e ciò comporta immediatamente la dichiarazione di inammissibilità.
  • L'inammissibilità per mancanza di legittimazione può comportare condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'ammontare è fissato equitativamente dal giudice (art. 616 c.p.p.).
  • Per evitare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso irregolare, chi impugna deve dimostrare l'assenza di "colpa" nella determinazione dell'inammissibilità (es. impossibilità oggettiva di affidarsi a un difensore o altri giustificati impedimenti), secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • In materia di misure cautelari per reati gravi (es. stupefacenti), è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un difensore abilitato che valuti rimedi ordinari o straordinari appropriati; il tentativo di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione senza assistenza qualificata espone a inammissibilità e sanzioni.
  • Se si è privi di difensore per ragioni urgenti, è preferibile chiedere l'intervento del giudice di merito o la nomina d'ufficio di un difensore piuttosto che proporre personalmente il ricorso in Cassazione.

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