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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34877/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato quattro sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dal GIP del medesimo Tribunale, rispettivamente il 12 aprile 2019, il 23 febbraio 2022, il 15 ottobre 2022 e il 18 dicembre 2019, per violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con due motivi complementari, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale non si fosse confrontata con la memoria depositata il 17 aprile 2025. Ha sostenuto che le condotte dovessero essere considerate un’unica violazione, poiché il reato sarebbe istantaneo a effetti permanenti e l’imputato si sarebbe allontanato dall’abitazione in prossimità del primo accertamento senza più farvi ritorno. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura sull’affermazione di responsabilità è stata ritenuta manifestamente infondata: la motivazione della Corte d’appello, integrata con quella di primo grado, aveva dato risposta adeguata alle doglianze, valorizzando i plurimi accertamenti, le comunicazioni di notizia di reato distinte e distanti nel tempo e il susseguirsi di condotte autonome, anziché una sola situazione protratta. La Corte ha aggiunto che il giudice non deve confutare ogni argomento difensivo, purché esponga le ragioni della decisione, e che una diversa lettura delle risultanze non integra vizio deducibile in cassazione. Anche la censura sulla continuazione è stata dichiarata manifestamente infondata: la distanza temporale e l’estemporaneità delle violazioni non permettevano di desumere un’unica deliberazione originaria; l’omogeneità delle condotte indicava soltanto un generale interesse a sottrarsi alla misura, non la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l’atto di appello, pure per come contenute e approfondite nella memoria cui non può riconoscersi alcuna valenza destrutturante del percorso giustificativo seguito nella sentenza di appello in cui si fa riferimento alla pluralità di accertamenti effettuati, tanto che le comunicazioni notizie di reato sono state plurime e distanti nel tempo, senza fare riferimento a una situazione che si protraeva quanto, piuttosto al susseguirsi di una pluralità di distinte condotte

    Le plurime e distinte violazioni accertate in momenti diversi possono fondare una pluralità di condotte, anziché un’unica condotta protratta; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che distingueva le violazioni sulla base dei separati accertamenti e della loro distanza temporale.

  • art. 81 c.p.

    con il riferimento alla distanza di tempo e alla estemporaneità delle violazioni, ha adeguatamente evidenziato che dagli atti non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa delle condotte che, seppure omogenee, risultano essere esclusivamente sintomatiche di un generale interesse a sottrarsi all’obbligo di osservare la misura e, conseguentemente, dell’occasionalità dei fatti

    La continuazione richiede elementi dai quali desumere l’unicità originaria della deliberazione criminosa; l’omogeneità delle violazioni e un generale interesse a sottrarsi alla misura non bastano quando distanza temporale ed estemporaneità indicano condotte occasionali.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello non è tenuto a esaminare analiticamente ogni argomento delle parti: è sufficiente che esponga una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione e affronti i fatti decisivi. La possibilità di attribuire alle medesime risultanze processuali una lettura alternativa non costituisce, di per sé, vizio di motivazione deducibile in cassazione.
  • La pluralità di accertamenti distinti e distanti nel tempo può sostenere la conclusione che si siano succedute autonome violazioni, anziché protrarsi un’unica condotta, se la motivazione dà conto degli elementi concreti su cui fonda tale ricostruzione.
  • La continuazione presuppone elementi idonei a dimostrare l’unicità originaria della deliberazione criminosa. L’omogeneità dei fatti o la comune tendenza a sottrarsi a un obbligo non sono sufficienti, se la distanza temporale e l’occasionalità delle singole condotte depongono in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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