Cassazione Penale, Sentenza n. 34442/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riduzione della pena ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. per detenzione degradante asseritamente subita nella casa di reclusione di Roma Rebibbia. Si lamentava la presenza in cella di un bagno alla turca non effettivamente separato dal resto dell'ambiente, con violazione degli artt. 27 Cost. e 3 CEDU; inoltre si evidenziava la specificità del regime 41‑bis (permanenza in cella 22 ore/die) e si sosteneva che il Tribunale non avesse valutato la mancata salubrità dell'ambiente né il fatto che reclami analoghi erano stati accolti per altri detenuti dello stesso reparto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente la decisione: la Direzione aveva indicato la presenza di un muro piastrellato e di una porta anteriore in plexiglas a separare il bagno, il detenuto era unico occupante della cella (escludendo lesione della riservatezza) e non è stata dimostrata una sofferenza di intensità tale da superare la "soglia minima di gravità" richiesta dall'art. 3 CEDU. La Corte ha richiamato il principio secondo cui esistono fattori compensativi (es. uso esclusivo della cella, dimensioni superiori al minimo, attività trattamentali) che escludono la configurabilità della detenzione inumana o degradante. È stato inoltre affermato il limite di sindacabilità in cassazione (solo violazione di legge e motivazione inesistente o meramente apparente). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Fondamento del rimedio risarcitorio per trattamenti inumani o degradanti; la Corte richiede che la condizione superi la soglia minima di gravità prevista dall'art. 3 CEDU per riconoscere il rimedio.
Distinzione tra azione inibitoria (35-bis) e rimedio risarcitorio (35-ter); non ogni lesione astratta tutelabile ai sensi di 35-bis giustifica automaticamente 35-ter.
Regime speciale di detenzione con lunga permanenza in cella; può aumentare la rilevanza delle condizioni materiali ma non determina automaticamente la configurabilità del trattamento inumano/degradante senza valutazione complessiva.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente come riferimento costituzionale alla dignità della persona e al divieto di trattamenti degradanti; la Corte valuta la compatibilità concreta con l'art. 3 CEDU.
art. 3 CEDU
Parametro giurisprudenziale fondamentale: la violazione richiede un "fatto" di gravità tale da superare la soglia minima di afflizione non tollerabile in una condizione civile; valutazione concreta e globale della detenzione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; in cassazione è sindacabile la mancanza o mera apparenza della motivazione come profilo di violazione di legge.
Massime di principio
- Per ottenere il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter occorre dimostrare una sofferenza o afflizione di intensità tale da superare la "soglia minima di gravità" di cui all'art. 3 CEDU; non basta una mera irregolarità materiale.
- La presenza di fattori compensativi (uso esclusivo della cella, dimensioni adeguate, participazione ad attività trattamentali) può escludere la configurabilità di trattamento inumano o degradante, anche se i servizi igienici non sono perfettamente separati.
- In regime 41-bis la maggiore permanenza in cella è un elemento rilevante ma va valutato nel quadro complessivo delle condizioni: da solo non automatizza il riconoscimento del vizio.
- In cassazione il controllo è limitato a profili di violazione di legge; è ammissibile censurare la motivazione solo se essa è inesistente o meramente apparente, cioè omette di affrontare un elemento potenzialmente decisivo.
- La mera esistenza di precedenti decisioni favorevoli ad altri detenuti nello stesso reparto non vincola automaticamente il giudice e non basta a configurare la nullità della motivazione, salvo che il giudice di merito non si sia affatto confrontato con tali elementi importanti.
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