Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11346/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture insolute relative alla fornitura di bottiglie d'acqua minerale destinate a successiva rivendita all'estero. L'acquirente aveva proposto opposizione eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, sostenendo che il luogo rilevante ai fini dell'art. 7, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012 fosse all'estero. In primo grado il decreto era stato revocato per difetto di giurisdizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la clausola Incoterm "Ex Works" non bastasse, da sola, a dimostrare una pattuizione sul luogo di consegna. La società fornitrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola "Ex Works" inserita nella documentazione contrattuale identificasse il luogo di consegna in Italia e quindi radicasse la giurisdizione italiana; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sul secondo motivo di appello e ulteriore violazione dell'art. 7 del Regolamento, assumendo che, essendo la merce consegnata direttamente a clienti asiatici, non si sarebbe potuta applicare la lett. b), ma la lett. a) della norma; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione da cui sarebbe emerso che la merce veniva consegnata direttamente in paesi asiatici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la clausola Incoterm "Ex Works", una volta richiamata da entrambe le parti e divenuta parte integrante del regolamento contrattuale, individui di regola anche il luogo di consegna della merce presso la sede del venditore, salvo elementi contrari desumibili dal contratto. Ha quindi affermato che, nel caso concreto, il luogo di consegna doveva considerarsi in Italia e che spettava pertanto la giurisdizione al giudice italiano. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri due. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, per nuova decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 Regolamento UE n. 1215/2012

    La giurisdizione si radica, in via generale, nel domicilio del convenuto.

  • art. 5 Regolamento UE n. 1215/2012

    Il convenuto domiciliato in uno Stato membro può essere chiamato davanti ai giudici di un altro Stato membro solo nei casi previsti dalle sezioni da 2 a 7 del capo II.

  • art. 7 Regolamento UE n. 1215/2012

    par. 1, lett. a) e lett. b)

    In materia contrattuale la domanda può essere proposta davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta; nella compravendita di beni, tale luogo è quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, se situato in uno Stato membro.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico del contratto: la Corte di merito avrebbe dovuto interpretare la clausola secondo il suo significato letterale e la volontà delle parti.

  • art. 383 c.p.c.

    La cassazione con rinvio è stata disposta al giudice di merito in diversa composizione.

Massime di principio

  • Nella compravendita internazionale di beni mobili, ai fini dell'art. 7, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, il foro competente si determina in base al luogo di consegna dei beni previsto dal contratto, e tale luogo può essere individuato anche tramite clausole commerciali standard come gli Incoterms.
  • La clausola Incoterm "Ex Works" identifica, di regola, non solo il regime del rischio e dei costi, ma anche il luogo di consegna della merce, coincidente con il luogo in cui il venditore mette la merce a disposizione dell'acquirente, salvo che dal contratto risultino elementi chiari e contrari.
  • Quando una clausola Incoterm è richiamata da entrambe le parti e risulta parte integrante del regolamento contrattuale, il giudice deve verificarne la portata conformemente alla sua funzione tipica nel commercio internazionale, senza degradarla a mera clausola sul rischio.
  • Ai fini del forum contractus, il giudice nazionale deve tener conto di tutti i termini e clausole rilevanti del contratto, compresi gli usi del commercio internazionale, purché consentano di identificare con chiarezza il luogo di consegna.
  • L'apprezzamento della clausola contrattuale va compiuto in modo coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che costituisce fonte qualificata di interpretazione del diritto UE.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.