Cassazione Civile, Ordinanza n. 26439/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, già titolare di un rapporto di conto corrente durato per circa undici anni con la banca poi confluita nell'istituto resistente, ha convenuto quest'ultimo chiedendo la restituzione di somme asseritamente addebitate indebitamente per interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, oltre al risarcimento del danno per segnalazioni illegittime alla Centrale Rischi. Il tribunale ha dichiarato prescritte le domande; la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che l'interruzione della prescrizione derivante dalla notifica dell'atto introduttivo producesse effetti dal ricevimento dell'atto e non dalla spedizione, e che il diritto al risarcimento per lesione della reputazione commerciale fosse soggetto a prescrizione quinquennale. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per insanabile contraddittorietà, sostenendo che la corte territoriale avesse dapprima affermato che non risultavano elementi idonei a escludere la lesione del diritto all'immagine, ma poi avesse rigettato la domanda; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe mostrato che la società era creditrice e non debitrice della banca; 3) nullità della sentenza per violazione del principio di effettività in relazione al rigetto del motivo di appello sulle spese di primo grado; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando l'apparente contraddizione della motivazione come un mero lapsus calami emendabile e leggendo la sentenza di merito nel suo complesso, da cui emergeva il rigetto della domanda per difetto sia di allegazione sia di prova del danno da illegittima segnalazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, essendovi doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo non era proponibile; inoltre ha rilevato che mancava l'attacco alla autonoma ratio decidendi del difetto di allegazione. Ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, osservando che la regolazione delle spese secondo soccombenza e la mancata compensazione non erano censurabili in sede di legittimità nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
emendata, col presente provvedimento, la motivazione del provvedimento impugnato
la Corte può correggere/leggere la motivazione alla luce del contesto complessivo quando l'errore testuale è evidente e non incide sulla ratio decidendi
non è consentita, in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito
in presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile
la Corte d'appello ha regolato le spese correttamente secondo il principio della soccombenza
la scelta di compensare o non compensare le spese, nel caso deciso, non è sindacabile in cassazione
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Un'inesattezza testuale della motivazione non integra nullità della sentenza quando, letto il provvedimento nel suo complesso, sia chiara la reale ratio decidendi e l'errore appaia come mero lapsus calami.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando vi è doppia conforme di merito, salvo che la censura investa effettivamente una ratio non coperta dalla preclusione.
- Il fatto decisivo dedotto in cassazione deve essere tale da incidere realmente sulla decisione impugnata; se la sentenza di merito è sorretta anche da una ratio autonoma e non censurata, il motivo difetta di decisività.
- La regolazione delle spese secondo soccombenza e la mancata compensazione non sono, di regola, sindacabili in cassazione se la decisione di merito è correttamente motivata e conforme al principio applicato.
- Nel giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza e, in caso di inammissibilità del ricorso, possono essere posti a carico del ricorrente anche gli oneri accessori previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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