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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33079/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ciccarelli era imputato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale quale amministratore unico della Rada Diffusione Abbigliamento S.r.l. (18/05/2012-20/12/2012). Gli era contestata l'omessa consegna della documentazione contabile (salvo il bilancio 2010), l'impedimento al reperimento dei beni sociali e la mancata rintracciabilità di tre autovetture indicate nel capo di imputazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) omissione di audizione del teste Falsone, il quale avrebbe potuto riferire che la firma digitale era stata usata da terzi; (ii) mancato accertamento della disponibilità delle autovetture da parte sua; (iii) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F.; (iv) violazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 L.F. (in particolare per la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018) e carenza motivazionale circa la durata delle pene accessorie; (v) ulteriore motivo sul mancato esame dell'elemento oggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso, nel resto, inammissibile o manifestamente infondato, confermando la responsabilità penale e le valutazioni di merito su elementi di fatto e prova (ruolo di amministratore, consegna di documentazione al ricorrente, assenza di giustificazioni per le autovetture non rinvenute, ecc.). Tuttavia ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, u.c., L.F., ritenute determinate in modo illegale alla stregua della pronuncia di incostituzionalità e della successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha pertanto disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per la rideterminazione concreta e motivata della durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Tutte le altre censure sono state respinte: il primo motivo (audizione Falsone) è stato ritenuto inammissibile per mancata immediata deduzione della nullità; il secondo è infondato per la valutazione congrua dei fatti; il terzo è infondato in relazione ai requisiti dell'attenuante di speciale tenuità; il ricorso complessivamente non ha ottenuto l'annullamento della condanna di merito.

Norme richiamate

  • Art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Circostanza attenuante della speciale tenuità del danno: applicabile solo se il danno ai creditori è particolarmente tenue o inesistente; incombe sulla parte che la invoca l'indicazione degli elementi probatori corrispondenti, e non può costituire premio per condotte che impediscono l'accertamento del danno

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, ultimo comma (legge fallimentare)

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" anziché "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"

    La formulazione originaria è stata dichiarata incostituzionale; le pene accessorie con termine massimo devono ora essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • Art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena che il giudice deve utilizzare per determinare la durata delle pene accessorie in concreto, tenendo conto della personalità del reo, del grado di colpa, delle modalità e del risultato del reato, nonché delle circostanze aggravanti e attenuanti

  • Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    La nullità derivante dalla revoca di un'ordinanza di ammissione di testi della difesa per difetto di motivazione deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente; in mancanza la nullità è sanata

  • Art. 544, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata in relazione al termine per il deposito della sentenza e alla tempestività del ricorso in Cassazione (termine di 90 giorni indicato dalla Corte d'appello)

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione dell'art. 216, u.c., nella parte in cui imponeva una durata fissa di dieci anni, determinando la necessità che la durata delle pene accessorie sia determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; tale principio ha valore vincolante per la rideterminazione delle pene accessorie

Massime di principio

  • L'amministratore formale risponde personalmente per i reati fallimentari (in particolare bancarotta documentale) per il solo fatto della formale assunzione della carica: ha l'obbligo diretto di tenere e conservare le scritture contabili
  • La mancata consegna delle scritture contabili e l'assenza di giustificazioni sul mancato rinvenimento di beni societari costituiscono indici presuntivi di distrazione dolosa e possono legittimare la condanna, purché la valutazione sia congruamente motivata dal giudice di merito
  • Le questioni attinenti alla regolarità processuale (es. nullità per mancata ammissione di testimoni) devono essere dedotte immediatamente; in difetto si verifica la sanatoria e la questione diventa inammissibile in cassazione
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione di merito sui fatti e sulle prove se fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie: il giudizio di legittimità verifica motivazione e diritto, non riequilibra le valutazioni probatorie
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 e la successiva interpretazione delle Sezioni Unite (es. Suraci), la durata delle pene accessorie con termine massimo deve essere determinata in concreto e motivata autonomamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'omessa o generica determinazione costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio
  • Chi invoca un'attenuante (es. speciale tenuità del danno) ha l'onere di indicare elementi specifici che consentano di valutare la sussistenza dell'attenuante; l'assenza di tale indicazione giustifica il rigetto della richiesta

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