Cassazione Penale, Ordinanza n. 22579/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la precedente condanna, già confermata in appello con rideterminazione della pena, per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 610 c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il reato contestato. I motivi dedotti riguardavano: 1) il vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto ingiustificato dal ricorrente; 2) il vizio di motivazione sui criteri di determinazione della pena; 3) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che il beneficio della sospensione condizionale non era concedibile perché già fruito due volte, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata, e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da un congruo richiamo agli elementi decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul delitto tentato, in concorso con gli artt. 110 e 610 c.p., a fondamento della condanna confermata in appello
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, insieme agli artt. 56 e 610 c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata
evocato indirettamente dal diniego della sospensione condizionale della pena, non concedibile per la terza volta secondo il giudice di merito
richiamato implicitamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche
base del giudizio di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato nella parte finale della decisione per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate sulla motivazione del giudice di merito e non evidenziano reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il beneficio sia già stato concesso due volte e il giudice di merito dia conto di tale circostanza.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione sulla graduazione sanzionatoria è adeguata e non apparente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica confutazione di tutti i dati prospettati dalla difesa.
Come è indicizzato
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