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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37932/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su violazione di legge e difetto di motivazione: si allegava che la Corte d'appello non aveva dato risposta a un specifico motivo di appello relativo all'insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 c.p., ritenendo invece il motivo inammissibile per presunto difetto di interesse all'impugnazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente risposto alla censura spiegando che la recidiva reiterata e specifica era stata applicata e valutata in equivalenza con le attenuanti generiche (con conseguente subvalenza delle altre aggravanti), sicché l'eventuale esclusione delle aggravanti contestate non avrebbe inciso sulla determinazione della pena. Per l'inammissibilità non essendo ravvisata assenza di colpa nella causa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7

    Circostanze aggravanti contestate. La Corte ha ritenuto che, pur discusse, esse fossero subvalenti rispetto alla recidiva reiterata e specifica valutata in equivalenza con le attenuanti generiche, perciò il loro riconoscimento o esclusione non avrebbe inciso sulla pena

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato a supporto della censura di violazione di legge e difetto di motivazione in cassazione; indica il riferimento normativo utilizzato dal ricorrente per impostare il motivo di cassazione

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Principio richiamato sulla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorso inammissibile, salvo che la causa di inammissibilità non sia imputabile a colpa dell'interessato

  • Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024 (Simeone, Rv. 286342 - 01)

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'impugnazione volta solo ad ottenere l'esclusione di un'aggravante è inammissibile per carenza di interesse quando il riconoscimento dell'aggravante non ha avuto incidenza sulla determinazione della pena

Massime di principio

  • Un impugnante perde interesse a impugnare l'eventuale riconoscimento di un'aggravante se quella aggravante è risultata subvalente nello schema motivazionale (ad esempio perché compensata o neutralizzata da altre circostanze come la recidiva valutata in equivalenza con le attenuanti): in tali casi il motivo può essere dichiarato inammissibile
  • La Corte territoriale è tenuta a rispondere alle censure di parte; tuttavia una risposta che spieghi l'insussistenza di interesse (per mancata incidenza sulla pena) è sufficiente e la cassazione non annulla se la spiegazione è adeguata
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che l'inammissibilità non sia dovuta a fatto non imputabile al ricorrente (assenza di colpa)
  • In sede difensiva, per contestare utilmente il riconoscimento di un'aggravante occorre dimostrare che la sua esclusione avrebbe avuto un'incidenza concreta sulla determinazione della pena
  • La giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere interesse all'impugnazione quando la controversia è puramente teorica e non produce effetto pratico sulla pena

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