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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18283/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura espropriativa relativa a terreni di proprietà di un privato, per i quali era stata contestata la corretta qualificazione urbanistica ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. La Corte d'appello aveva ritenuto i terreni edificabili e aveva rigettato l'opposizione alla stima proposta dall'ente espropriante. Successivamente, il ricorso per cassazione dell'ente era stato dichiarato inammissibile perché il secondo motivo non rispettava l'onere di specificazione di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto si faceva riferimento a documenti e fatti non adeguatamente localizzati nel giudizio di merito. Con il ricorso per revocazione, l'ente ha denunciato un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto edificabile il compendio, omettendo di considerare dati catastali e urbanistici che, a suo dire, dimostravano l'inedificabilità dei lotti (classificazione urbanistica, fasce di rispetto, distacchi minimi, presenza di manufatti e impianti vicini, mancanza di titoli edilizi).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a una nuova valutazione di atti e documenti e a una diversa ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di revocazione. Ha inoltre osservato che i documenti richiamati non risultavano tra quelli specificamente indicati nel ricorso originario per cassazione con le modalità richieste dall'art. 366, n. 6, c.p.c., che la questione era comunque controversa tra le parti e che mancava il requisito della decisività, poiché la larghezza del lotto non era di per sé decisiva per qualificare il vincolo come conformativo o espropriativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo se deriva da una falsa percezione del contenuto degli atti o da una svista materiale, risultante immediatamente dal confronto tra sentenza e atti di causa, senza coinvolgere valutazioni giuridiche o nuove letture istruttorie; deve inoltre riguardare un fatto non controverso e decisivo.

  • art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La revocazione non può essere utilizzata per proporre una diversa lettura delle prove o per riprodurre, sotto altra veste, le censure già dedotte nel ricorso per cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il luogo processuale di produzione dei documenti e degli atti richiamati; in mancanza, la censura è inammissibile e non può essere recuperata in revocazione.

  • art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001

    È richiamato come norma invocata nel precedente motivo di cassazione in relazione alla determinazione dell'indennità di espropriazione e alla qualificazione urbanistica dell'area.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 26 L.R. Campania n. 16 del 22/12/2004

    È richiamato dal ricorrente come disciplina urbanistica rilevante ai fini delle distanze tra costruzioni e della valutazione dell'edificabilità del terreno.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto incontestabilmente smentito o provato dagli atti, sempre che quel fatto non sia stato oggetto di dibattito e che l'errore sia immediatamente rilevabile senza ulteriori indagini interpretative.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per introdurre, sotto forma di errore di fatto, censure che richiedono un apprezzamento giuridico o probatorio diverso da quello già compiuto.
  • Quando il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., non è consentito col ricorso per revocazione colmare tale carenza mediante l'allegazione successiva di nuovi documenti o di una diversa ricostruzione fattuale.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un fatto decisivo e non controverso; se il punto è stato discusso tra le parti, manca il presupposto per la revocazione.
  • La mera dimensione o conformazione geometrica del terreno non è di per sé decisiva per qualificare un vincolo come conformativo o preordinato all'esproprio, occorrendo una valutazione complessiva della disciplina urbanistica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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