Cassazione Penale, Ordinanza n. 28239/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto e non in rapina impropria, perché sarebbe mancato il requisito dell'immediatezza tra sottrazione e violenza/minaccia; ha inoltre lamentato una non corretta valutazione delle emergenze probatorie e l'omessa assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p., sostenendo che il bene sottratto fosse di modesto valore. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello, nonché manifestamente infondato perché contrastante con il principio secondo cui nella rapina impropria non occorre contestualità spazio-temporale tra sottrazione e violenza, ma solo un'unitarietà dell'azione che non sia interrotta; ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, comprensiva anche degli effetti lesivi della violenza o minaccia, e nella rapina non basta il modesto valore del bene sottratto. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato perché la nozione di immediatezza nella rapina impropria non richiede contestualità stretta tra sottrazione e violenza/minaccia, essendo sufficiente la continuità dell'azione finalizzata a sottrarsi alla cattura o a garantirsi l'impunità. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è configurabile solo in base al modesto valore del bene sottratto, dovendo considerarsi anche il pregiudizio derivante dalla violenza o minaccia esercitata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso
il ricorso è inammissibile quando i motivi sono non specifici o solo apparenti, perché non si confrontano effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
la nozione di immediatezza richiesta dall'art. 628, comma secondo, cod. pen.
nella rapina impropria l'immediatezza non va intesa in senso strettamente spazio-temporale, ma come unitarietà dell'azione tra sottrazione e successiva violenza o minaccia.
circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio complessivo sia lievissimo; nel reato di rapina occorre considerare anche gli effetti lesivi della violenza o minaccia.
nessuna disposizione sostanziale distinta è espressamente richiamata nel testo; la qualificazione oggetto di contestazione riguarda la rapina impropria, ma il riferimento normativo espresso è all'art. 628 c.p.
il testo richiama la rapina impropria e il requisito dell'immediatezza, confermando l'orientamento secondo cui il reato è configurabile anche se la violenza avviene in luogo diverso e verso persona diversa dal derubato, purché l'azione resti unitaria.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina impropria, la violenza o minaccia successiva alla sottrazione può realizzarsi anche in luogo diverso e nei confronti di persona diversa dal derubato, purché tra sottrazione e violenza/intervento della forza pubblica vi sia una continuità dell'azione tale da non interrompere l'unitarietà del fatto.
- L'immediatezza richiesta per la rapina impropria non coincide con la contestualità rigorosamente spazio-temporale, ma va apprezzata in termini funzionali rispetto alla finalità di impedire al derubato il recupero del bene o di assicurarsi l'impunità.
- Le censure che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un reale confronto con la motivazione impugnata, sono aspecifiche e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio cagionato dal reato; nel caso della rapina non è sufficiente il solo modesto valore del bene sottratto, dovendosi considerare anche la lesione della persona offesa derivante da violenza o minaccia.
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