Cassazione Civile, Ordinanza n. 21598/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento notificata nel 2010, fondata su una cartella notificata nel 2006, per un importo complessivo di euro 505,74 relativo a tributi erariali. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello confermando il rigetto di primo grado; il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno dato atto che il carico era stato annullato ex lege ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, trattandosi di debito residuo inferiore a 1.000 euro affidato alla riscossione nel periodo 2000-2010. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e la controparte vi si è associata.
La decisione
La Corte ha rilevato che l’intimazione di pagamento oggetto del giudizio rientrava, per natura, importo e periodo di affidamento, nello stralcio automatico previsto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018. Ne è derivato il venir meno della pretesa fiscale e quindi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate integralmente. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione.
Norme richiamate
prevede l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 10 gennaio 2000 - 31 dicembre 2010; se il carico rientra in tale perimetro, viene meno la pretesa opposta e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
conversione del d.l. n. 119/2018
ha convertito la disciplina dello stralcio automatico dei mini-debiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
contiene la disciplina del contributo unificato; la Corte ne limita l’applicazione sanzionatoria ai casi espressamente previsti
Cass. n. 12959/2019
richiamata in motivazione a sostegno della compensazione integrale delle spese in caso di cessazione della materia del contendere
Cass. n. 19071/2018
richiamata per affermare che l’ulteriore contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio
Cass. n. 23175/2015
richiamata per la stessa limitazione applicativa dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, interviene una causa legale di annullamento automatico del debito tributario oggetto di impugnazione, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- Ai fini dello stralcio ex lege dei mini-debiti, occorre verificare in concreto che il carico rientri nei parametri fissati dalla legge quanto a importo residuo, periodo di affidamento e natura del carico.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge; pertanto non opera in caso di estinzione del giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a sopravvenienza normativa favorevole, è coerente la compensazione integrale delle spese di lite.
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