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Sentenza

Sentenza n. 1168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 16/2026, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal lotto n. 61 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva formulato l’offerta economica su base annuale anziché triennale, in relazione a una procedura avente durata triennale, ed era stata esclusa. In primo grado e in appello ha sostenuto che l’errore fosse riconoscibile e qualificabile come errore materiale, anche perché l’importo dell’offerta risultava anormalmente basso rispetto alle altre offerte. Ha dedotto l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio, indicato anche come soccorso procedimentale, nonché erroneità, illogicità, travisamento e difetto di motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre sostenuto che il disciplinare non precisasse la base temporale dell’offerta e che il principio del risultato imponesse di consentire la correzione dell’offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che gli errori nella redazione dell’offerta economica ricadono sulla piena responsabilità dell’operatore economico e non sono emendabili quando la correzione comporti un’integrazione sostanziale dell’offerta, incompatibile con la par condicio e con il divieto di modificare l’offerta dopo la scadenza del termine. L’errore materiale emendabile deve risultare con immediata e obiettiva evidenza dal solo documento contenente l’errore, sulla base di elementi certi e univoci, senza ricorrere a ricostruzioni logico-deduttive o a documentazione esterna. Nel caso concreto, la riconoscibilità dell’errore avrebbe richiesto il confronto con ulteriore documentazione e con le altre offerte, sicché non si trattava di un mero errore di trascrizione o compilazione. La richiesta stessa di chiarimenti confermava l’assenza dell’immediata evidenza necessaria. La durata triennale del rapporto determinava inoltre in modo inequivoco il contenuto e l’oggetto dell’offerta economica, anche se il disciplinare non indicava espressamente la base temporale. Il soccorso istruttorio non poteva quindi essere utilizzato con finalità sanante, perché avrebbe consentito un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in violazione dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici, della par condicio e del principio di autoresponsabilità. È stato ritenuto inconferente il richiamo al principio del risultato: anche il soccorso procedimentale consente la rettifica di errori di scritturazione o calcolo solo quando la correzione sia desumibile con ragionevole certezza dall’offerta stessa, senza ricorrere a fonti estranee. Le questioni relative al punteggio che l’impresa avrebbe conseguito dopo la correzione erano pertanto prive di rilievo. Spese del grado compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro, la causa è matura e non occorrono ulteriori attività istruttorie.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Limiti di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare sostanzialmente l’offerta economica dopo la scadenza del termine di presentazione.

Massime di principio

  • Un errore nell’offerta economica è qualificabile come errore materiale emendabile soltanto quando la correzione risulti immediatamente e obiettivamente evidente dal solo documento che contiene l’errore, sulla base di elementi certi, univoci e tali da rendere la soluzione correttiva l’unica logicamente possibile.
  • Non costituisce errore materiale emendabile l’erronea indicazione della base temporale dell’offerta economica quando la sua individuazione richieda il ricorso a documenti ulteriori rispetto all’offerta o una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale.
  • Il soccorso istruttorio o procedimentale non può trasformarsi in uno strumento di integrazione o riformulazione sostanziale dell’offerta economica, poiché ciò violerebbe la par condicio, il principio di autoresponsabilità degli operatori economici e il divieto di modificare l’offerta dopo la scadenza del termine.
  • Anche quando sia ammesso il soccorso procedimentale, la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo dell’offerta è possibile solo se desumibile con ragionevole certezza dall’offerta stessa, senza attingere a fonti di conoscenza estranee.
  • Il principio del risultato non consente di sanare errori dell’offerta economica privi dei requisiti di immediatezza, certezza e univocità propri dell’errore materiale emendabile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumentoSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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