Cassazione Penale, Ordinanza n. 09715/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di un assegno. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta provenienza illecita dell'assegno, sostenendo che non fossero integrati gli elementi costitutivi del reato presupposto e che non potesse dirsi provata la provenienza delittuosa del bene. La Corte rileva però che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e tendeva inoltre a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Nel merito, i giudici di appello avevano ritenuto che l'assegno fosse stato smarrito dal titolare, che vi fosse denuncia di smarrimento, che l'imputato non avesse indicato il soggetto da cui aveva ricevuto il titolo e che le sue spiegazioni sul ritrovamento non fossero credibili; da ciò avevano desunto la provenienza illecita del bene e la sussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello e, comunque, volto a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata sulla provenienza illecita dell'assegno e sulla configurabilità della ricettazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con le ragioni della decisione impugnata; la reiterazione di censure già disattese integra inammissibilità.
reato presupposto della vicenda criminosa in esame
Richiamato come reato presupposto nella ricostruzione difensiva e nella valutazione della provenienza illecita del bene.
reato ex art. 648 cod. pen.
La condotta dell'imputato è stata ritenuta integrare gli elementi oggettivi e soggettivi della ricettazione.
condanna ... alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito né una diversa lettura delle risultanze probatorie, essendo limitato al controllo della coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Nella ricettazione la provenienza illecita del bene può essere desunta anche da elementi indiziari legati alla natura, alle caratteristiche e alle modalità di circolazione del bene stesso, senza necessità di un accertamento integrale in ogni estremo fattuale del reato presupposto.
- Nel caso di assegni o altri titoli che conservino segni esteriori di legittimo possesso altrui, il loro impossessamento senza restituzione può integrare il furto; la successiva circolazione a terzi può integrare la ricettazione in capo ai successivi possessori.
- La mancata indicazione di una provenienza lecita credibile del bene e l'inattendibilità delle spiegazioni dell'imputato possono concorrere a fondare la prova della consapevolezza dell'illecita provenienza richiesta dall'art. 648 c.p.
Come è indicizzato
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