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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12616/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento e un diniego di rimborso relativi a ICI/IMU per annualità 2008-2011, 2013 e primo acconto 2014, emessi per due immobili concessi in comodato al Comune e da questo adibiti a biblioteca cittadina e archivio storico. In primo e secondo grado era stata riconosciuta l’esenzione per immobili di ente non commerciale destinati a finalità culturali. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la parte resistente ha riassunto il giudizio davanti alla CTR, ma non ha notificato il ricorso in riassunzione personalmente al Comune. Il Comune ha quindi eccepito l’inammissibilità della riassunzione e l’estinzione dell’intero giudizio per violazione dell’art. 63 del d.lgs. 546/1992. I motivi del ricorso per cassazione censuravano la sentenza della CTR per violazione del contraddittorio e delle norme sul giudizio di rinvio tributario, deducendo che la mancata notificazione del ricorso in riassunzione avrebbe dovuto determinare l’inammissibilità e l’estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate le censure del Comune. Ha affermato che nel giudizio di rinvio tributario la riassunzione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti personalmente e che l’onere della notifica grava sulla parte riassumente. Poiché la riassunzione era stata tempestivamente depositata ma non notificata al Comune, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione e, per conseguenza, l’estinzione dell’intero giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione. Le spese del merito sono state compensate per la novità della questione; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    commi 1, 2, 3, 4 e 5; in particolare il comma 1 richiede la riassunzione nei confronti di tutte le parti personalmente entro sei mesi e il comma 2 prevede l’estinzione dell’intero processo se la riassunzione non avviene tempestivamente

    Nel giudizio di rinvio tributario l’onere di riassunzione comprende anche la notificazione del ricorso a tutte le parti personalmente; la mera tempestiva proposizione/deposito non basta. La disciplina è speciale e non può essere sostituita da quella elaborata giurisprudenzialmente per la riassunzione del processo interrotto.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    Il processo si estingue quando le parti tenute a proseguire o riassumere il giudizio non vi provvedano entro il termine perentorio previsto dalla legge; la mancata notificazione del ricorso in riassunzione integra tale ipotesi.

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso tributario si propone mediante notifica; la notifica è momento essenziale per la pendenza del giudizio.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alle forme del ricorso e della sua notificazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio del contraddittorio.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità conseguente alla mancata notificazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulle forme e modalità dell’impugnazione nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio tributario la riassunzione deve essere notificata personalmente a tutte le parti del processo originario: il deposito dell’atto, da solo, non è sufficiente a instaurare validamente il contraddittorio.
  • La mancata notificazione del ricorso in riassunzione nel termine perentorio previsto dalla legge determina l’inammissibilità della riassunzione e l’estinzione dell’intero processo.
  • La disciplina della riassunzione dopo cassazione con rinvio, nel processo tributario, è speciale e non può essere confusa con quella della riassunzione del processo interrotto, nella quale gli oneri della parte e della segreteria sono diversi.
  • La rimessione in termini non può essere concessa in modo da eludere un onere processuale espressamente posto a carico della parte riassumente, specie quando non sia allegata alcuna giustificazione dell’omissione.
  • Nel processo tributario il momento notificatorio conserva rilievo costitutivo per la valida instaurazione o prosecuzione del giudizio quando la legge lo richiede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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