Cassazione Civile, Ordinanza n. 01253/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società che aveva svolto attività in relazione a cantieri stradali ha agito per ottenere il pagamento di euro 63.869,87, indicati in una fattura del 2012 come saldo di lavori eseguiti in subappalto. La controparte ha resistito sostenendo di avere già pagato quanto dovuto e che le fatture emesse in precedenza erano riferite a diversi rapporti di nolo e fornitura, già integralmente saldati. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo non provata l'esistenza del dedotto contratto di subappalto e, soprattutto, non provata l'esecuzione delle ulteriori opere e la congruità del credito richiesto. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando: 1) che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come diverso dal precedente noleggio/fornitura e avesse travisato le prove documentali; 2) che non si fosse pronunciata sulla prova testimoniale richiesta e reiterata, e non avesse valutato fatture e contabilità prodotte. La ricorrente ha insistito anche in opposizione alla proposta di definizione anticipata. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per effetto della doppia conforme e del divieto di proporre il vizio di omesso esame di fatti decisivi; ha ritenuto il secondo motivo infondato perché la parte non aveva dimostrato la rituale persistenza della richiesta istruttoria al momento della decisione di primo grado e, comunque, le prove richieste non erano decisive rispetto a un quadro documentale già contrario alla pretesa. In materia di appalto/subappalto, la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione del committente, il creditore deve provare l'esistenza del rapporto, l'esatta esecuzione dell'opera e la congruità del corrispettivo, mentre le fatture emesse dalla stessa parte e la contabilità unilateralmente predisposta non bastano, se non accettate senza riserve dalla controparte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata confermata integralmente. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, applicando la disciplina sulla definizione conforme alla proposta anticipata; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado, senza specifiche questioni interpretative
richiamato come parametro della censura di violazione delle regole di valutazione delle prove e di decisione sulla base delle prove dedotte
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
individuato come fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione processuale e omesso esame di fatti decisivi
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile
art. 360, quarto comma, c.p.c.
citato come disciplina vigente ratione temporis in tema di limite al sindacato per doppia conforme
richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e la relativa opposizione
richiamato per il deposito delle memorie illustrative
applicato per la condanna ulteriore della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte
applicato per la condanna ulteriore a favore della cassa delle ammende quando il giudizio si definisce in conformità alla proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile in cassazione quando il giudizio di appello sia stato instaurato nel periodo di applicazione dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., dovendosi evitare che il sindacato di legittimità si trasformi in un terzo grado sul fatto.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è censurabile solo se si traduce in omesso esame di un fatto decisivo e se il punto di fatto sia stato effettivamente controverso e deciso; non è sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio.
- Chi agisce per il pagamento del corrispettivo in un rapporto di appalto o subappalto, se il credito è contestato, deve provare l'esistenza del rapporto dedotto, l'esatta esecuzione dell'opera e la congruità della somma richiesta con riferimento a natura, entità e consistenza delle lavorazioni.
- Le fatture emesse unilateralmente dall'appaltatore o subappaltatore e la contabilità interna da lui predisposta non costituiscono, di regola, prova sufficiente del credito, salvo che risulti la loro conoscenza e accettazione senza riserve da parte del committente.
- La mancata dimostrazione della rituale persistenza di un'istanza istruttoria al momento della precisazione delle conclusioni può comportarne la considerazione come rinunciata; inoltre, l'omessa ammissione di una prova è rilevante in cassazione solo se la prova abbia carattere decisivo in senso stretto.
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