Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01869/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001 relativo alla non ragionevole durata di un giudizio civile. Il giudice monocratico aveva liquidato un indennizzo superiore a quello poi ritenuto corretto dalla Corte d'appello per un errore di calcolo; la Corte d'appello, accogliendo l'opposizione del Ministero, ha ridotto l'indennizzo a euro 1.600,00 e ha compensato integralmente le spese legali, ritenendo che l'opposto non avesse sostanzialmente resistito. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione degli artt. 3, comma 5, l. n. 89/2001, 6 § 1 CEDU, 91 e 92, comma 2, c.p.c., e 2 e 5 d.m. n. 55/2014, sostenendo che: la riduzione derivava da un mero errore di computo del primo giudice, non imputabile alla propria domanda; il provvedimento era carente di motivazione sul capo delle spese; non poteva essergli negato il rimborso delle spese difensive, necessarie nel giudizio di equa riparazione; anche la pubblica amministrazione avrebbe potuto chiedere la correzione dell'errore materiale. Il Ministero ha resistito, difendendo la compensazione in ragione della soccombenza del richiedente nella fase di opposizione e del maggior costo di tale fase rispetto a quella monocratica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento per equa riparazione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra, di per sé, un accoglimento parziale idoneo a giustificare la compensazione delle spese, poiché la parte non determina autonomamente il quantum ma sollecita una liquidazione officiosa del giudice. Nel caso concreto il maggior importo inizialmente liquidato era dovuto a un errore di calcolo del giudice di primo grado e il richiedente aveva comunque diritto all'indennizzo di euro 1.600,00; pertanto non poteva essergli negato integralmente il rimborso delle spese legali, trattandosi di difesa tecnica necessaria. È stato però precisato che il giudice del rinvio potrà regolare in parte le spese, tenendo conto di entrambe le fasi e dell'importo effettivamente riconosciuto. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, l. n. 89/2001

    Richiamato come norma violata in relazione al procedimento di equa riparazione e alla liquidazione dell'indennizzo e delle spese.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Richiamato quale parametro sovranazionale della ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite in relazione alla soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude che la riduzione dell'indennizzo rispetto alla domanda integri, di per sé, soccombenza reciproca o accoglimento parziale tale da legittimare la compensazione integrale delle spese.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di parametri di liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001, la domanda della parte non fissa in modo vincolante il quantum del risarcimento, perché la liquidazione dell'indennizzo è rimessa al potere officioso del giudice secondo criteri autonomi.
  • La liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto non costituisce automaticamente soccombenza parziale del ricorrente ai fini dell'art. 92, comma 2, c.p.c., quando il petitum quantitativo è solo orientativo e non predeterminato dalla parte.
  • Se il richiedente ha diritto all'equa riparazione, non può essergli negato integralmente il rimborso delle spese necessarie per la difesa tecnica, potendo al più il giudice ridurle o compensarle solo parzialmente in relazione alle concrete fasi del giudizio e all'importo effettivamente riconosciuto.
  • Un errore di calcolo del giudice di merito nella liquidazione dell'indennizzo non può essere valorizzato come comportamento processuale della parte istante tale da giustificare, di per sé, la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.