Cassazione Penale, Sentenza n. 24595/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Decisione pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sezione competente) in Roma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 483 c.p., deducendo: (1) vizio procedurale per inammissibilità dei "motivi nuovi" e della richiesta di trattazione orale, sostenendo che la memoria del 28/12/2020 era stata inviata a un indirizzo PEC ritenuto errato dalla Corte territoriale e che una circolare della Corte d'Appello indicava una decorrenza diversa per l'utilizzo degli indirizzi; (2) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale rifiutato la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria senza considerare adeguatamente le condizioni familiari e sociali dell'imputato. La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso: quanto al primo motivo, ha ricordato che il DGSIA aveva comunicato dal 09/11/2020 gli indirizzi PEC da utilizzare e che la difesa aveva inviato atti a un indirizzo diverso in data 21/12/2020; la trasmissione a un indirizzo non indicato determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020 (convertito con L. 176/2020). Inoltre i motivi nuovi non erano sottoscritti con firma digitale e risultavano del tutto nuovi. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale aveva motivato il rifiuto della conversione sulla presenza di recidiva e sulla prognosi negativa circa la solvibilità, richiamando il principio che l'esistenza di disagiate condizioni economiche non obbliga automaticamente alla conversione se vi sono elementi che fanno ritenere improbabile l'adempimento della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176), comma 4
Disciplina la comunicazione da parte del DGSIA degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari cui inviare atti, istanze e memorie; la Corte ha ritenuto vincolante l'elenco comunicato e ha richiesto l'utilizzo di quegli indirizzi a far data dalla comunicazione
Prevede la causa di inammissibilità per la trasmissione delle memorie e motivi nuovi a caselle PEC non indicate nel provvedimento direttoriale; la Corte l'ha applicata per escludere i motivi inviati a diverso indirizzo
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (richiamato nel procedimento)
Norma richiamata nel procedimento; il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità in relazione alla disciplina emergenziale contenuta nel decreto
art. 606 cod. proc. pen., lett. c) ed e)
Previsione dei motivi di ricorso per cassazione: lett. c) (violazione di norme processuali), lett. e) (vizio di motivazione). Il ricorrente ha dedotto entrambi i profili ma la Corte ha ritenuto il primo assorbente e il ricorso inammissibile
Norma richiamata per la memoria difensiva; la Corte ha osservato che la memoria e la richiesta di trattazione orale erano state inviate a PEC non autorizzata e mancavano della firma digitale
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; la Corte ha confermato che la conversione può essere negata se elementi di fatto consentono una prognosi negativa circa la capacità di adempiere alla sanzione, e che la recidiva può inficiare l'efficacia deterrente
Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; indicazione del capo di imputazione oggetto del processo
Massime di principio
- In regime di misure emergenziali (es. disposizioni COVID) utilizzare tassativamente gli indirizzi PEC ufficialmente comunicati (DGSIA o provvedimenti della Corte): l'invio ad altro indirizzo può rendere inammissibili memorie e richieste successive.
- Le memorie trasmesse telematicamente devono essere sottoscritte con firma digitale; la mancanza della firma può comportare l'inammissibilità o inutilizzabilità degli atti.
- Se si contesta la decorrenza di una disposizione o l'operatività di nuovi indirizzi PEC, è necessario allegare la documentazione (es. circolari interne) che dimostri la diversa data di efficacia; l'allegazione è elemento decisivo per superare obiezioni di inammissibilità.
- La richiesta di conversione di pena detentiva breve in sanzione pecuniaria va valutata nel complesso: condizioni economiche disagiate sono rilevanti, ma non vincolanti; il giudice può negare la conversione se esistono elementi che rendono verosimile l'insolvenza del condannato o se la recidiva ne rende inefficace la funzione deterrente.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile sono normalmente a carico del ricorrente le spese processuali e possono essere irrogate somme a titolo di ammenda o contributo (qui condanna a pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende).
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