Cassazione Civile, Ordinanza n. 23477/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società titolare di un centro accreditato provvisoriamente con il Servizio sanitario nazionale ha agito contro l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento di interessi moratori per il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie rese negli anni 2007-2009, calcolati al tasso del d.lgs. n. 231 del 2002. L'azienda sanitaria ha resistito eccependo, tra l'altro, difetto di giurisdizione, giudicato esterno, prescrizione e compensazione con un proprio controcredito per presunte prestazioni rese oltre la capacità operativa massima. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo che il rapporto fosse un accordo contrattuale accessivo all'accreditamento, qualificabile come transazione commerciale, e che gli interessi moratori decorressero automaticamente alla scadenza dei termini di pagamento. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, sostenendo che i pagamenti dovuti in un rapporto di concessione di pubblico servizio non sarebbero corrispettivi contrattuali e che mancasse il sinallagma proprio della transazione commerciale; 2) violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 e dell'art. 5, comma 1, d.l. n. 382 del 1989, sostenendo che per le obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici la mora non opererebbe automaticamente, essendo necessaria la costituzione in mora e la prova della stessa da parte del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in base a un contratto stipulato dopo l'8 agosto 2002 con la pubblica amministrazione, ricorre una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, poiché l'accordo accessivo all'accreditamento ha natura strettamente negoziale e prevede l'obbligo di corrispondere un corrispettivo per prestazioni di servizi. Ha inoltre ribadito che, in tale ambito, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Si applica ai ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a un contratto concluso con la pubblica amministrazione, con riconoscimento degli interessi moratori.
art. 2 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
La nozione di transazione commerciale comprende i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, anche quando una parte sia una pubblica amministrazione.
art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
L'accordo contrattuale consacra la volontà di dare esecuzione alle prestazioni sanitarie rese dal soggetto accreditato, fissandone volumi e corrispettivi.
art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Indica la base normativa della fase negoziale degli accordi con le strutture accreditate, che si colloca su un piano strettamente contrattuale.
art. 5, comma 1, del d.l. 25 novembre 1989, n. 382
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della costituzione in mora nei rapporti con enti pubblici, ma ritenuto non idoneo a escludere l'applicazione della disciplina speciale del d.lgs. n. 231 del 2002.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in base a un accordo scritto con la pubblica amministrazione, stipulato dopo l'8 agosto 2002, possono integrare una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori.
- La natura pubblicistica del servizio sanitario e del procedimento di accreditamento non esclude, di per sé, la qualificazione negoziale dell'accordo che disciplina volumi, modalità e corrispettivi delle prestazioni, quando la struttura privata conserva la propria identità imprenditoriale.
- Quando si applica la disciplina sulle transazioni commerciali, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di una formale costituzione in mora del debitore.
- Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, la nozione di 'prestazione di servizi' è ampia e ricomprende tutte le attività di facere o non facere remunerate mediante un prezzo in denaro, anche se rese nei confronti di una pubblica amministrazione.
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