Cassazione Civile, Ordinanza n. 38108/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo che aveva condannato la banca al pagamento di € 180.000 indicati in un certificato di deposito al portatore. In appello, però, il decreto è stato revocato: la corte territoriale ha ritenuto che il titolo non fosse stato realmente emesso dalla banca, che la sottoscrizione apposta fosse falsa, che non vi fosse prova del pagamento del controvalore e che il documento fosse circolato illegittimamente dopo l’annullamento. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 1993 c.c., sostenendo che la mancata riferibilità della sigla/firma al direttore non potesse comportare nullità del titolo e che la firma meccanica o la mera dicitura della banca dovessero bastare; 2) violazione degli artt. 1835 e 1993 c.c., deducendo che la banca non potesse opporre la falsità della firma se la sottoscrizione da parte di un dipendente era stata autorizzata o tollerata, e che la banca fosse in colpa per avere consentito la circolazione del titolo annullato; 3) violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c., per omessa affermazione della responsabilità della banca per fatto dei preposti; 4) violazione degli artt. 2043 c.c., 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia sulla responsabilità aquiliana della banca per non avere impedito la circolazione del titolo; 5) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla serie di titoli annullati, agli atti penali e agli indizi sulla consegna della somma; 6) violazione dell’art. 1226 c.c., per non avere liquidato il danno in via equitativa nonostante il preteso an dell’illecito fosse provato. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso e ha condannato il ricorrente alle spese in favore della banca controricorrente. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che il certificato di deposito non era stato emesso dalla banca, era stato illegittimamente formato e la sottoscrizione era falsa; da ciò ha fatto discendere la legittimità dell’eccezione ex art. 1993 c.c. da parte dell’apparente debitrice. Ha inoltre escluso che i motivi potessero scalfire tale accertamento, rilevando per alcuni profili la novità delle censure o l’introduzione di nuovi elementi di fatto, per altri la loro sostanziale richiesta di un nuovo giudizio sul merito. Ne è seguita la conferma della revoca del decreto ingiuntivo e della condanna del ricorrente alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Nel caso di titolo di credito al portatore, il debitore apparente può opporre le eccezioni reali previste dalla norma, tra cui la falsità della firma dell’emittente e la non provenienza del titolo dal soggetto legittimato.
La norma sui profili contabili del libretto e sulla prova dei versamenti non è applicabile in via diretta a un titolo illegittimamente formato e presuppone comunque un rapporto validamente instaurato e l’agire del dipendente nell’ambito delle mansioni.
È richiamato per affermare che le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore e che la disciplina di vigilanza ne regola le modalità di emissione.
Invocato dal ricorrente per una responsabilità della banca per fatto degli ausiliari; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a riesaminare il merito, in presenza dell’accertamento negativo sulla provenienza del titolo e sul pagamento del controvalore.
Invocato dal ricorrente per responsabilità della banca per fatto dei preposti; la Corte ha escluso che i fatti accertati consentissero di ravvisare tale responsabilità in sede di legittimità.
La responsabilità aquiliana della banca per mancata vigilanza sulla circolazione del titolo è stata dedotta, ma la Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile perché non risultava la specifica allegazione nei gradi di merito e perché tendeva a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti.
Richiamato in relazione alla doglianza di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la censura non era stata correttamente prospettata nei gradi precedenti.
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per lamentare un difetto di motivazione; la Corte ha respinto la censura come inammissibile.
È utilizzato per affermare l’inammissibilità del motivo che introduceva questioni o profili di responsabilità non adeguatamente dedotti e specificati nel giudizio di merito.
La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova, almeno dell’an, del danno; nel caso concreto la Corte ha rilevato che tale prova era stata esclusa dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni che presuppongano nuovi accertamenti di fatto o che non risultino già comprese nel thema decidendum dei gradi di merito; la loro deduzione per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità della censura.
- Nel caso di titolo di credito al portatore, il debitore apparente può opporre al portatore le eccezioni reali, compresa la falsità della firma dell’emittente e la non riferibilità del titolo all’ente apparente emittente.
- La disciplina sul valore probatorio delle annotazioni e sulla posizione del depositante richiede comunque un rapporto validamente instaurato e non si estende a documenti radicalmente falsi o illegittimamente formati; inoltre, l’eventuale tutela del portatore presuppone la prova della buona fede.
- Le azioni fondate sulla responsabilità della banca per fatto dei dipendenti o per fatto proprio richiedono un accertamento positivo dei relativi presupposti fattuali, non surrogabile da mere congetture o da una diversa ricostruzione del merito in cassazione.
- La liquidazione equitativa del danno non può sostituire la prova dell’esistenza del danno stesso: ove il giudice di merito escluda l’an debeatur o la prova del pagamento del controvalore, non è consentito invocare l’art. 1226 c.c. per colmare tale lacuna.
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