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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'erronea cancellazione di una persona dalle liste di collocamento obbligatorio, cancellazione che avrebbe impedito la prosecuzione del rapporto di lavoro e la maturazione di contribuzione previdenziale tra il 1996 e il 2009, con riflessi negativi sul trattamento pensionistico. Il Tribunale aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno; la Corte d'appello, invece, in riforma, aveva accolto l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. e sulla decorrenza dei termini di impugnazione, sostenendo che l'appello ministeriale fosse tardivo perché la sentenza di primo grado doveva ritenersi pubblicata il 18 dicembre 2014, data dell'udienza di lettura. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c., sostenendo che la prescrizione del danno risarcibile non potesse decorrere dal provvedimento di cancellazione del 1995, ma solo dal momento in cui il danno si era concretamente manifestato, cioè al raggiungimento dell'età pensionabile nel 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d'appello e che mancasse altresì la specifica indicazione degli atti richiamati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, anche nell'azione risarcitoria extracontrattuale, la prescrizione ex art. 2935 c.c. non può iniziare a decorrere prima della produzione del danno; nel caso del pregiudizio pensionistico, il danno si realizza quando il lavoratore raggiunge l'età pensionabile e solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Firenze, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    "la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria"

    La pubblicazione della sentenza resa a seguito di discussione orale si perfeziona con la sottoscrizione del verbale che la contiene; tale adempimento è decisivo per individuare la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della sentenza e dei mezzi di impugnazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato e alla stabilità della decisione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini brevi di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'appello rispetto al termine lungo semestrale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del motivo che non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 161 c.p.c.

    La Corte osserva che la nullità derivante dal modus procedendi del primo giudice avrebbe dovuto essere fatta valere con l'appello, convertendosi in motivo di impugnazione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danno si è concretamente prodotto.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione del risarcimento da fatto illecito.

  • art. 2043 c.c.

    È il fondamento extracontrattuale dell'azione risarcitoria fatta valere nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nell'azione risarcitoria, sia contrattuale sia extracontrattuale, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima della produzione del danno, poiché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
  • Nel danno pensionistico derivante da perdita della contribuzione, il pregiudizio si considera realizzato quando il lavoratore raggiunge l'età pensionabile; prima di tale momento non è ancora verificabile la perdita della prestazione previdenziale.
  • Quando si denuncia in cassazione l'erronea decisione sulla tempestività dell'impugnazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il dato documentale valorizzato dal giudice di merito.
  • La deduzione di un errore materiale nella data di sottoscrizione o pubblicazione di una sentenza richiede un supporto specifico e documentato; non è sufficiente una mera affermazione apodittica non accompagnata dalla corretta indicazione degli atti rilevanti.
  • La nullità del procedimento di primo grado, ove non rilevata come tale, deve essere fatta valere con il mezzo di impugnazione appropriato, secondo la regola di conversione dei vizi in motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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