Cassazione Penale, Sentenza n. 17924/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con aggravante ex art. 416-bis). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria, sostenendo che le prove si riducono a conversazioni intercettate in un'unica giornata (25/02/2020), che mancherebbero elementi di struttura del reato e prova del ruolo apicale a lui attribuito, che non vi sarebbero ulteriori contatti con altri indagati, che le dichiarazioni dei collaboratori Puccio e Ferrante non avrebbero rilievo e che anche la conversazione del 03/06/2021 rilevante sulla morte del figlio non sarebbe probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo chiaro e logico la valutazione della gravità indiziaria, richiamando dichiarazioni dei collaboratori (Puccio, Di Marco), conversazioni intercettate (anche con partecipazione del ricorrente), arresti in flagranza, sequestri di sostanze, l'organizzazione e la gerarchia del sodalizio, il ruolo del ricorrente nella piazza di spaccio della Vucciria e i suoi rapporti con i vertici. La Corte ha sottolineato che in Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti salvo violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; il ricorso si è limitato a contestazioni generiche senza confronto puntuale con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usata come aggravante per qualificare il reato come associazione con carattere mafioso e rilevare la gravità dell'organizzazione contestata.
Riferimento ai gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali.
Riferimento alle esigenze cautelari che giustificano la misura, valutate dal giudice del merito.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate implicitamente per ricordare l'obbligo di motivazione specifica dei motivi di impugnazione e le conseguenze dell'inerzia critica; motivi generici determinano inammissibilità.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità (formalità esecutive).
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (richiami vari: Sez. 6 n. 47204/2015; Sez. 6 n. 22256/2006; Sez. F n. 47748/2014; Sez. 7 n. 12406/2015)
Principio per cui la Corte di Cassazione, nelle impugnazioni di misure cautelari, non può rivedere il materiale probatorio e la valutazione degli indizi fatta dal giudice di merito, potendo annullare solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari personali non è ammessa una semplice riconsiderazione dei fatti: le censure devono evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Per rendere ammissibile e prospetticamente efficace un ricorso è necessario un confronto puntuale e motivato con le argomentazioni del provvedimento impugnato, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto contrari.
- Conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori, arresti in flagranza e sequestri possono, se tra loro riscontrati e contestualizzati, costituire un quadro probatorio idoneo a fondare la gravità indiziaria per la custodia cautelare.
- Contestazioni generiche sull'interpretazione delle intercettazioni o sulla attendibilità delle fonti, se non specificamente argomentate e non dimostranti una violazione di legge o una manifesta illogicità, determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari è utile produrre o indicare elementi concreti che dimostrino l'assenza dei presupposti cautelari (es. errori procedurali, incoerenze manifeste nella motivazione, assenza di riscontri probatori pertinenti).
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