Cassazione Civile, Ordinanza n. 22791/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Verona che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un decreto di espulsione prefettizio per asserita tardività. Il giudice di merito aveva ritenuto superato il termine di 30 giorni perché il ricorso era pervenuto in cancelleria il 2.12.2021, a fronte della notifica del decreto di espulsione del 28.10.2021. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 e 18, comma 3, d.lgs. 150/2011, sostenendo che il ricorso era stato spedito per raccomandata il 26.11.2021 e che, ai fini della tempestività, doveva aversi riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione. Il Ministero si è costituito solo per partecipare all'eventuale udienza, mentre la Prefettura non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ai fini della tempestività dell'impugnazione del decreto di espulsione rileva la data di spedizione del ricorso all'ufficio postale, non quella di ricezione in cancelleria. Poiché il decreto era stato notificato il 28.10.2021 e il ricorso spedito il 26.11.2021, il termine di 30 giorni era rispettato. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato, per l'esame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
consente la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione anche tramite servizio postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente; la tempestività va valutata in base alla spedizione.
art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011
fissa il termine di 30 giorni per proporre l'impugnazione; il termine è rispettato se il ricorso è spedito entro tale periodo.
Corte costituzionale n. 278/2008
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 nella parte in cui non consentiva l'uso del servizio postale per la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando l'identità del ricorrente sia stata accertata.
Massime di principio
- Per l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione proposta dallo straniero a mezzo posta, la tempestività si determina con riferimento alla data di spedizione del ricorso all'ufficio postale e non alla data di ricezione in cancelleria.
- Quando la disciplina consente la proposizione diretta del ricorso tramite servizio postale, la spedizione entro il termine previsto è sufficiente a evitare la tardività, anche se l'atto perviene successivamente all'ufficio giudiziario.
- Il giudice di merito che valuti la tardività di un'impugnazione deve applicare il criterio della spedizione dell'atto, ove la normativa e la giurisprudenza costituzionale lo impongano; la considerazione della sola data di arrivo integra errore di diritto.
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