Cassazione Penale, Ordinanza n. 14966/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non meglio specificato nel testo. L'unico motivo esaminabile riguardava la configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., con particolare riferimento al nesso tra le offese rivolte e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché formulata in modo meramente assertivo e riproduttivo di doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta e non illogica.
Norme richiamate
La configurabilità del reato è stata confermata sul rilievo che la doglianza sul nesso psicologico tra offese e funzioni del pubblico ufficiale era infondata e non si confrontava con la motivazione di merito.
È stata applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, la censura deve misurarsi in modo puntuale con il rapporto tra la condotta contestata e le funzioni svolte dal pubblico ufficiale, non essendo sufficienti affermazioni generiche o meramente riproduttive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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