Cassazione Penale, Sentenza n. 39540/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la conferma da parte della Corte d'appello delle condanne per invasione di immobili (capo A) e danneggiamento (capo B). Vengono dedotte: (i) violazione dell'art.521 c.p.p. perchè la Corte avrebbe ritenuto sussistente, senza essere stata contestata, l'aggravante della "esposizione alla pubblica fede" (art.625 n.7 c.p.) relativa al danneggiamento; (ii) carenza di motivazione circa la sussistenza di tale aggravante, essendosi la Corte limitata a richiamare la rottura della catena e del lucchetto; (iii) errata applicazione dell'art.110 c.p. e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla partecipazione dell'imputato all'azione collettiva, posto che Altoè sarebbe sopraggiunto dopo l'invasione e non avrebbe svolto atti idonei a concorrere materialmente (non distribuiva volantini, non impediva ingressi, ecc.).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo profilo (correlazione imputazione-sentenza) la Corte ha confermato che non vi è mutamento del fatto storico: la condotta materiale contestata (rottura di catena e lucchetto del portone) era chiara e consentiva la difesa; quindi nessuna violazione. Quanto al danneggiamento aggravato (capo B), la Corte ha invece dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 22/06/2012; termine prescrizionale calcolato in 9 anni con recidiva, scaduto il 21/06/2021). Quanto al reato di invasione di immobili (capo A) il motivo relativo alla compartecipazione è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha valutato che Altoè ha fornito un contributo fattivo anche minimo e che l'accordo può formarsi anche durante l'esecuzione del reato; tale condanna non è prescritta (occupazione protrattasi fino allo sgombero del 19-21/05/2015). Per effetto dell'estinzione del capo B, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'art.635 c.p. (reato estinto), il resto del ricorso è rigettato; gli atti sono rimessi ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la sola rideterminazione della pena in relazione al reato residuo, dato che la pena base era stata parametrata anche al capo ora estinto.
Norme richiamate
Il ricorrente eccepiva violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha valutato che non vi è mutamento del fatto storico e che l'imputato ha potuto efficacemente esercitare la difesa, per cui la censura è infondata.
art.625 n.7 cod.pen. (aggravante: esposizione alla pubblica fede)
Riguarda l'aggravante per danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'aggravante quando la descrizione materiale (es. forzatura di catene/lucchetti su portoni) evidenzi oggettive caratteristiche di affidamento alla pubblica fede.
Concorso nel reato: la Corte ricorda che chiunque, anche con contributo minimo, offra un apporto diretto alla realizzazione del fatto comune è concorrente; l'accordo può formarsi anche durante l'esecuzione del reato.
art.476, comma secondo, cod.pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citata nella discussione giurisprudenziale di principio (Sez. Un. 'Sorge') per spiegare i limiti della "contestazione in fatto": per alcuni reati, l'aggravante deve essere espressamente indicata, salvo che i fatti materiali descritti rendano chiara la fattispecie aggravatrice.
Articolo relativo all'invasione di terreni o edifici: la cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo reato perché estinto per prescrizione (effetto pratico: cancellazione della condanna per quel capo).
artt.157 e 161 cod.pen. (prescrizione)
Norme sul calcolo del termine di prescrizione: la Corte ha applicato tali disposizioni per stabilire che il reato di danneggiamento si è prescritto il 21/06/2021 considerando la recidiva e il termine di nove anni.
Giurisprudenza: Sez. Un. n.24906/2019 e sentenze richiamate (es. Sez.2 n.51438/2017)
Richiami dottrinali e giurisprudenziali sono stati utilizzati per definire i limiti della formulazione dell'imputazione rispetto all'aggravante e per chiarire quando la descrizione materiale possa sostituire un'indicazione normativa esplicita; inoltre definiscono la fattispecie di danneggiamento aggravato su beni esposti alla pubblica fede.
Massime di principio
- La sussistenza di un'aggravante non richiede sempre un richiamo testuale alla norma nell'imputazione: è ammissibile che la descrizione dei fatti materiali (es. forzatura di catene/lucchetti su porte esterne) renda evidente l'elemento aggravante, purché l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi.
- Non configura automaticamente un 'mutamento del fatto' il diverso inquadramento giuridico in sentenza se la fattispecie materiale rimane la stessa e la difesa ha potuto conoscere e contestare gli elementi rilevanti.
- In tema di concorso di persone (art.110 c.p.), è sufficiente anche un contributo minimo, e l'accordo criminoso può formarsi anche durante l'esecuzione dell'azione; la valutazione è fattuale e di merito e prescinde da un previo concerto formale.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alla data del fatto, a eventuali circostanze aggravanti o recidive e ai termini di legge (artt.157-161 c.p.); un reato può risultare estinto anche se collegato ad altri reati ancora non prescritti, con conseguente necessità di rideterminare la pena residua.
- Se una condanna è basata sulla pluralità di capi e uno di questi risulta estinto, la Corte d'appello dovrà rideterminare la pena per i capi rimasti, perché il parametro della pena base può mutare.
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