Cassazione Civile, Ordinanza n. 38696/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento di una quota di trattamento di fine rapporto maturata presso la datrice di lavoro cedente, poi fallita, dopo il trasferimento di ramo d'azienda a una società cessionaria rimasta in bonis. La Corte d'appello aveva ritenuto che, poiché il credito del lavoratore era stato ammesso al passivo del fallimento della cedente e il rapporto era proseguito con la cessionaria, la quota di T.F.R. maturata fino alla cessione fosse a carico del Fondo, richiamando la responsabilità del datore cedente ex art. 2112 c.c. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 297/1982, in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo che la prestazione del Fondo presuppone l'esigibilità del T.F.R. alla cessazione del rapporto di lavoro e che, nel caso concreto, il rapporto era cessato alle dipendenze della cessionaria, per cui il credito non era esigibile nei confronti della cedente fallita e la procedura concorsuale di quest'ultima non poteva vincolare l'INPS, estraneo al fallimento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che le risultanze dello stato passivo fallimentare non sono opponibili all'INPS quanto agli elementi costitutivi della tutela del Fondo di garanzia, in particolare quanto all'esigibilità del credito per T.F.R., che sorge solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre affermato che gli artt. 2 L. 297/1982 e 2 d.lgs. 80/1992 operano quando il datore di lavoro insolvente sia tale al momento in cui il T.F.R. diventa esigibile e viene chiesta l'ammissione al passivo. Poiché nel caso concreto il rapporto si è concluso con la cessionaria e non con la cedente fallita, il credito per T.F.R. non era ancora esigibile nei confronti della cedente e la garanzia del Fondo non operava. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La garanzia del Fondo di garanzia presuppone che il T.F.R. sia divenuto esigibile alla cessazione del rapporto e che il datore di lavoro insolvente sia tale al momento di tale esigibilità; il credito ammesso al passivo non vincola l'INPS se manca questo presupposto.
Richiamato come norma complementare che disciplina l'intervento del Fondo nei casi di insolvenza del datore di lavoro al momento di esigibilità del trattamento.
La responsabilità del cedente per la quota di T.F.R. maturata prima del trasferimento non basta, da sola, a far sorgere la prestazione del Fondo se il rapporto di lavoro è poi cessato presso il cessionario in bonis.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia per il T.F.R. interviene solo quando il credito sia divenuto esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro e il datore tenuto al pagamento sia insolvente in quel momento.
- L'ammissione del credito allo stato passivo fallimentare non è opponibile all'INPS rispetto ai presupposti interni della prestazione previdenziale, poiché l'ente resta estraneo alla procedura concorsuale.
- Nel trasferimento di azienda, la mera circostanza che una quota di T.F.R. sia maturata presso il cedente non comporta automaticamente l'intervento del Fondo se il rapporto prosegue e si estingue presso il cessionario in bonis.
- L'operatività della garanzia del Fondo va verificata con riferimento al momento della cessazione del rapporto e non alla sola maturazione parziale del T.F.R.
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