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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02495/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario ha convenuto in giudizio un comune deducendo l'occupazione di una porzione di terreno di sua proprietà, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di decreto di esproprio, con realizzazione di un'opera pubblica e conseguente richiesta di risarcimento del danno. Il tribunale aveva liquidato una somma sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio; in appello il comune aveva contestato il quantum, sostenendo la natura non edificabile dell'area e chiedendo una riduzione dell'importo. La corte d'appello ha rideterminato il risarcimento in misura molto inferiore, ritenendo eccessiva e non adeguatamente motivata la stima del consulente di primo grado. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omesso esame di fatti decisivi: in particolare ha sostenuto che il comune, nell'atto di appello, aveva chiesto solo una riduzione del ristoro nei limiti della somma da esso stesso offerta in sede espropriativa; ha inoltre censurato la rideterminazione del valore senza nuovo accertamento peritale e senza adeguata motivazione, lamentando che la corte avesse effettuato una reformatio in peius oltre i limiti devolutivi dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha rilevato che il giudizio non era una opposizione alla stima, ma un'azione risarcitoria per occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del fondo, quindi governata dal principio della domanda e, in appello, dai limiti dell'effetto devolutivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Poiché dalle conclusioni dell'atto di appello risultava che il comune aveva chiesto la riduzione del risarcimento entro la misura della somma da esso offerta, la corte territoriale non poteva riformare la sentenza di primo grado oltre tali limiti. È stato inoltre evidenziato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la possibile esistenza negli atti di una tabella o stima allegata alla consulenza di primo grado e richiamata dal comune. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, incluse quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice d'appello non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle conclusioni formulate dall'appellante; la sentenza che ecceda tali limiti incorre in ultrapetizione

  • artt. 115 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio deve avvenire nel rispetto delle risultanze di causa e non in modo del tutto sganciato dagli atti allegati

  • artt. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove deve rispettare le regole legali di apprezzamento e non può tradursi in un apprezzamento arbitrario

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina delle difese della parte convenuta/appellata

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere i limiti del devolutum e delle censure in appello

  • art. 2730 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di confessione, senza specifico accoglimento autonomo della censura

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia della confessione, senza autonoma statuizione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per occupazione illegittima

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per occupazione illegittima di un fondo, il giudice di merito è vincolato al principio della domanda e, in appello, ai limiti devolutivi fissati dall'atto di gravame: non può rideterminare il quantum oltre quanto effettivamente richiesto dall'appellante.
  • L'ultrapetizione ricorre quando la decisione di secondo grado attribuisca o riduca il bene della vita oltre il perimetro delle conclusioni formulate in appello, anche se la parte abbia contestato in generale il quantum.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo può sussistere quando il giudice di merito non verifichi documenti o dati specificamente allegati agli atti e potenzialmente idonei a incidere in modo determinante sulla stima del danno.
  • Quando la liquidazione del danno si fonda su consulenza tecnica, il giudice deve verificare che la CTU sia ancorata agli elementi documentali acquisiti e non può recepirla acriticamente se il relativo fondamento fattuale è seriamente contestato negli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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