Sentenza del 15/11/2021 n. 34390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla legittimità di un avviso di liquidazione che aveva rettificato il valore di un terreno dichiarato in atto da Euro 50.000,00 a Euro 492.000,00 con metodo sintetico-comparativo. In primo grado la Commissione Provinciale aveva dato ragione all'Agenzia; in appello la CTR del Lazio ritenne la sentenza di primo grado non sufficientemente motivata perché non avrebbe considerato adeguatamente la consulenza tecnica di parte che stimava il terreno in Euro 90.000,00 e, valorizzandola, ridusse la pretesa. L'Agenzia impugnò in Cassazione contestando, tra l'altro, la mancata motivazione della CTR sul ragionevole apprezzamento della perizia di parte e la valutazione del valore del terreno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso principale (relativo all'insufficiente motivazione della CTR nel valorizzare la perizia di parte) e ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a tale motivo. Ha disposto il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo e motivato esame sulla valutazione estimativa del terreno e per la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio. Sono stati ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso e i motivi del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.; art. 91 c.p.c.; artt. 115, 116, 366 c.p.c.
Richiami usati per contestare la sufficienza della motivazione e i requisiti formali del ricorso; la Corte conferma che la motivazione del giudice deve spiegare le ragioni in fatto e in diritto quando valorizza prove atipiche o perizie di parte.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento all'ambito procedurale del processo tributario e all'onere di motivazione delle decisioni della commissione tributaria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella doglianza relativa all'allegazione degli atti posti a base della comparazione utilizzata per la rettifica; evidenzia l'esigenza di trasparenza e di adeguata allegazione degli elementi su cui si fonda l'accertamento.
Citate nel ricorso incidentale in relazione a principi catastali/urbanistici che possono rilevare nella valutazione del terreno; la sentenza non entra nel merito ma rinvia per un nuovo esame.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 2193 del 06/02/2015
Principio richiamato: la perizia di parte può costituire base della decisione anche nel processo tributario, ma il giudice deve spiegare le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente.
Massime di principio
- La perizia di parte può essere utilizzata dal giudice tributario come elemento decisivo, ma il giudice è tenuto a motivare espressamente le ragioni per cui la ritiene attendibile e sufficiente per determinare il valore contestato.
- Se la valutazione si fonda su dati meramente descrittivi (ubicazione, riferimenti catastali, planimetria, indice di fabbricabilità) il giudice deve indicare come tali dati sono stati valorizzati nel metodo di stima: la mancanza di spiegazione determina vizio di motivazione e possibile cassazione con rinvio.
- In caso di contestazione del valore di beni immobili il giudice, ove necessario, deve integrare la valutazione (es. ordinare una perizia d'ufficio o richiedere chiarimenti/prove integrative) anziché limitarsi ad adottare meccanicamente la perizia di parte.
- Gli errori o le carenze di motivazione della decisione di merito comportano la cassazione parziale e il rinvio ad una diversa composizione della commissione per nuovo esame e per la rideterminazione delle spese.
- Va curare la regolarità delle notifiche e del contraddittorio: difetti di notifica a parti citate possono essere sanati ma producono conseguenze processuali (rinvio, integrazione del contraddittorio).
- Nelle controversie tributarie è essenziale che chi propone rettifiche basate su comparazioni o parametri economici alleghi e dimostri compiutamente gli elementi di comparazione e la metodologia di calcolo adottata.
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