Cassazione Penale, Ordinanza n. 19782/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma, non essendo stata scalfita la decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato deduceva, in sintesi, la carenza dell'elemento psicologico e l'insussistenza del reato, assumendo che la condotta fosse consistita in una mera resistenza passiva, dunque inidonea a integrare la fattispecie. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e privo di specificità, osservando che non si confrontava realmente con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva già esaminato in modo puntuale e logico i profili decisivi della decisione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, richiamata come titolo di condanna confermato in appello.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'elemento psicologico o sulla configurabilità del reato deve essere specifica e deve misurarsi con le rationes decidendi di merito, pena l'inammissibilità.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la mera prospettazione di una condotta passiva non è di per sé sufficiente a superare una motivazione di merito che abbia già escluso l'estraneità del fatto alla fattispecie incriminatrice.
Come è indicizzato
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