Cassazione Penale, Ordinanza n. 26361/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza investiva una pena concordata e richiesta dallo stesso imputato e che, in ogni caso, non sussisteva alcuna illegalità della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello l'imputato era stato condannato per rapina e lesioni personali, con rideterminazione della pena a seguito di concordato tra le parti: esclusa la recidiva, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche e confermata nel resto la decisione di primo grado. In cassazione l'imputato ha dedotto un solo motivo, lamentando l'illegalità della pena per l'aumento ex art. 81 c.p. relativo al delitto di lesioni aggravate, sostenendo che fosse stata irrogata anche una pena pecuniaria non prevista dalla comminatoria edittale. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena contestata era stata espressamente richiesta dal medesimo imputato nel concordato, e comunque infondato nel merito, perché la pena pecuniaria applicata al reato continuato era conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite sulla legalità della pena e sul trattamento sanzionatorio dei reati puniti con pene eterogenee.
Norme richiamate
richiamato quale titolo di imputazione del reato di rapina in concorso
norma incriminatrice della rapina contestata all'imputato
norma incriminatrice del delitto di lesioni contestato all'imputato
la continuazione consente l'aumento di pena per il reato satellite; nel caso di reati puniti con pene eterogenee l'aumento deve essere calcolato secondo i criteri della pena unitaria progressiva, con eventuale ragguaglio ai sensi dell'art. 135 c.p.
richiamato come criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria nei reati uniti dal vincolo della continuazione
consente la definizione del procedimento senza formalità quando il ricorso è inammissibile
richiamato in relazione al delitto continuato e all'aumento di pena per il reato satellite
base normativa per la trattazione de plano del ricorso
Massime di principio
- Costituisce pena illegale solo la sanzione che, per specie o per quantità, non corrisponde alla cornice edittale prevista per la fattispecie incriminatrice, oppure quella determinata sulla base di una cornice edittale non applicabile perché dichiarata incostituzionale o applicata in violazione del divieto di retroattività in malam partem.
- Nel reato continuato, la pena va determinata applicando l'aumento sul reato satellite secondo i criteri della pena unitaria progressiva; se i reati sono puniti con pene eterogenee, l'aumento deve riguardare entrambe le componenti sanzionatorie previste per il reato più grave, con eventuale ragguaglio della pena pecuniaria.
- Non è configurabile interesse a ricorrere quando si censura in cassazione una pena che risulta espressamente concordata e richiesta dallo stesso imputato in sede di merito.
- La pena pecuniaria può essere legittimamente applicata anche al reato satellite nel quadro della continuazione, quando ciò sia conforme al criterio sanzionatorio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e alla richiesta delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26244/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26253/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26262/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26273/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26286/2026 del 14/07/2026
- ordinanza_penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26296/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →