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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2780/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte di appello di Bari del 27/10/2021. Piserchia deduceva nullità per contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 125 e 533 c.p.p. e censurava la qualificazione del fatto come associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (sosteneva mancanza degli elementi tipici dell'associazione, assenza di cassa comune, gerarchia e stabilità; in subordine chiedeva la riqualificazione ai sensi del comma 6 per lieve entità). Trisorio contestava la qualificazione come associazione (sosteneva partecipazione occasionale e decisioni cautelari favorevoli), contestava che il P.M. avesse effettivamente rinunciato all'appello e deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione in ordine al calcolo degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha richiamato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi personali in sede rescindente che aveva già reso definitivo parte del giudicato per Piserchia e ha confermato che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato la qualificazione dei fatti come associazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 d.P.R. 309/1990 (escludendo la lieve entità), valorizzando la pluralità di episodi, i rilevanti quantitativi commerciati, i profitti e la configurazione organizzativa. Quanto a Trisorio, la Cassazione ha ritenuto non fondata la tesi della rinuncia all'impugnazione da parte del P.M. e ha ritenuto adeguata la motivazione che ha evidenziato l'apporto funzionale e la collaborazione di Trisorio con il gruppo; inoltre ha considerato regolare la determinazione degli aumenti per continuazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    La Corte ha ritenuto che, alla luce della ripetizione degli episodi, dei quantitativi trattati e dell'organizzazione del gruppo, fosse applicabile la previsione aggravata del comma 1 e non la più mite previsione del comma 6; per valutare la lieve entità occorre considerare anche le quantità offerte o trattate complessivamente dal sodalizio e la sua continuità

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Richiamata come parametro per valutare le singole cessioni ai fini della distinzione tra spaccio di lieve entità e condotte più gravi; la Corte ha ritenuto che, pur avendo singoli episodi caratteristiche più lievi, la complessiva attività era incompatibile con la lieve entità

  • Codice di procedura penale

    I motivi che richiamavano vizio di motivazione o nullità ai sensi di tali norme sono stati ritenuti infondati perché la motivazione della Corte d'appello non era contraddittoria né irrazionale in termini tali da consentire la cassazione

  • Codice penale

    La Corte ha ritenuto corretta la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, ritenendoli adeguatamente motivati e non eccessivi

  • Codice di procedura penale

    Applicato per rimborsare le spese del procedimento ai sensi della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha altresì disposto, in via equitativa, il versamento di somme alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 113 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio per la liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e per escludere la sussistenza di colpa grave nella presentazione dei ricorsi

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 non basta la valutazione di singole cessioni: si devono considerare la reiterazione, l'organizzazione, i quantitativi trattati complessivamente e i profitti che denotano stabilità e capacità di approvvigionamento
  • La fattispecie di lieve entità (comma 6) va esclusa quando, per molteplicità degli episodi, rilevanza dei quantitativi o struttura organizzativa, l'attività del gruppo risulti stabile e continuativa, anche se singoli episodi appaiono di modesta entità
  • La richiesta del P.M. in udienza di conferma dell'assoluzione non equivale a una formale rinuncia all'impugnazione: la rinuncia è atto formale che non ammette equipollenti
  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione libera e complessiva del fatto: i ricorsi che chiedono solo una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione
  • Il giudice di merito deve motivare chiaramente l'applicazione della continuazione e il calcolo degli aumenti; se la motivazione è adeguata e proporzionata, la Cassazione non interviene
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare alle spese e disporre versamenti alla Cassa delle ammende, riducendo l'importo se non emerge colpa grave nella presentazione del ricorso

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