Cassazione Penale, Sentenza n. 2780/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte di appello di Bari del 27/10/2021. Piserchia deduceva nullità per contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 125 e 533 c.p.p. e censurava la qualificazione del fatto come associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (sosteneva mancanza degli elementi tipici dell'associazione, assenza di cassa comune, gerarchia e stabilità; in subordine chiedeva la riqualificazione ai sensi del comma 6 per lieve entità). Trisorio contestava la qualificazione come associazione (sosteneva partecipazione occasionale e decisioni cautelari favorevoli), contestava che il P.M. avesse effettivamente rinunciato all'appello e deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione in ordine al calcolo degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha richiamato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi personali in sede rescindente che aveva già reso definitivo parte del giudicato per Piserchia e ha confermato che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato la qualificazione dei fatti come associazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 d.P.R. 309/1990 (escludendo la lieve entità), valorizzando la pluralità di episodi, i rilevanti quantitativi commerciati, i profitti e la configurazione organizzativa. Quanto a Trisorio, la Cassazione ha ritenuto non fondata la tesi della rinuncia all'impugnazione da parte del P.M. e ha ritenuto adeguata la motivazione che ha evidenziato l'apporto funzionale e la collaborazione di Trisorio con il gruppo; inoltre ha considerato regolare la determinazione degli aumenti per continuazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La Corte ha ritenuto che, alla luce della ripetizione degli episodi, dei quantitativi trattati e dell'organizzazione del gruppo, fosse applicabile la previsione aggravata del comma 1 e non la più mite previsione del comma 6; per valutare la lieve entità occorre considerare anche le quantità offerte o trattate complessivamente dal sodalizio e la sua continuità
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Richiamata come parametro per valutare le singole cessioni ai fini della distinzione tra spaccio di lieve entità e condotte più gravi; la Corte ha ritenuto che, pur avendo singoli episodi caratteristiche più lievi, la complessiva attività era incompatibile con la lieve entità
Codice di procedura penale
I motivi che richiamavano vizio di motivazione o nullità ai sensi di tali norme sono stati ritenuti infondati perché la motivazione della Corte d'appello non era contraddittoria né irrazionale in termini tali da consentire la cassazione
Codice penale
La Corte ha ritenuto corretta la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, ritenendoli adeguatamente motivati e non eccessivi
Codice di procedura penale
Applicato per rimborsare le spese del procedimento ai sensi della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha altresì disposto, in via equitativa, il versamento di somme alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale
n. 113 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per la liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e per escludere la sussistenza di colpa grave nella presentazione dei ricorsi
Massime di principio
- Per configurare l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 non basta la valutazione di singole cessioni: si devono considerare la reiterazione, l'organizzazione, i quantitativi trattati complessivamente e i profitti che denotano stabilità e capacità di approvvigionamento
- La fattispecie di lieve entità (comma 6) va esclusa quando, per molteplicità degli episodi, rilevanza dei quantitativi o struttura organizzativa, l'attività del gruppo risulti stabile e continuativa, anche se singoli episodi appaiono di modesta entità
- La richiesta del P.M. in udienza di conferma dell'assoluzione non equivale a una formale rinuncia all'impugnazione: la rinuncia è atto formale che non ammette equipollenti
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione libera e complessiva del fatto: i ricorsi che chiedono solo una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione
- Il giudice di merito deve motivare chiaramente l'applicazione della continuazione e il calcolo degli aumenti; se la motivazione è adeguata e proporzionata, la Cassazione non interviene
- In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare alle spese e disporre versamenti alla Cassa delle ammende, riducendo l'importo se non emerge colpa grave nella presentazione del ricorso
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