Cassazione Penale, Ordinanza n. 30639/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo con il primo motivo l'insussistenza del reato in ragione della condotta di fuga contestata e, implicitamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Dalla motivazione emerge che in appello era stata esaminata una condotta di fuga ritenuta pericolosa; la difesa, inoltre, aveva depositato memoria nel corso del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano descritto una fuga connotata da concreta pericolosità, tale da integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione sulla particolare tenuità del fatto, rilevando che la gravità della condotta la escludeva almeno implicitamente e, comunque, la questione non era stata devoluta espressamente alla Corte di appello, neppure in via subordinata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ritiene che una fuga con connotati di concreta pericolosità integri il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La particolare tenuità del fatto è esclusa dalla descrizione della condotta e della sua obiettiva gravità; inoltre la relativa questione deve essere espressamente devoluta al giudice di merito per essere scrutinata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rileva una condotta di fuga che presenti concreti connotati di pericolosità, secondo la descrizione complessiva del fatto operata dai giudici di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche implicitamente dalla gravità obiettiva della condotta, quando tale gravità emerga dalla motivazione della sentenza.
- La deduzione in cassazione di un vizio relativo alla particolare tenuità del fatto non può fondarsi su una questione non espressamente devoluta al giudice di appello, neppure in via subordinata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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