Cassazione Penale, Sentenza n. 45777/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha rilevato che il querelante, Polato Daniele, ha rimesso la querela, accettata dall'imputato; perciò il reato si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 09/09/2022 (conferma della sentenza del Tribunale di Padova del 13/07/2021) denunciando vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. (truffa) e all'art. 603 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (truffa). Nel caso la valutazione sul merito non è stata necessaria perché il reato è stato estinto per remissione di querela.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; la Corte di legittimità non ha proceduto ad esaminare nel merito le censure perché l'intervenuta estinzione del reato ha reso ininfluente la questione.
Stabilisce che la remissione della querela estingue il reato; è il principio decisivo che ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, in presenza di remissione della querela che estingue il reato, le spese del procedimento possono rimanere a carico del querelato; applicata dalla Corte per imporre le spese processuali all'imputato/querelato.
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e rende irrilevanti le censure sul vizio motivazionale o sulla violazione di norme sostanziali/procedurali relative al giudizio sul merito.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio, poiché manca l'oggetto della pronuncia sul merito.
- L'estinzione del reato non impedisce che le spese processuali siano attribuite al querelato: occorre verificare l'applicabilità dell'art. 340 c.p.p. e la posizione processuale delle parti.
- In situazioni simili è fondamentale verificare la validità formale della remissione (chi ha rimesso, se è stata accettata, eventuali termini e forme): se la remissione è invalida il procedimento prosegue e le censure possono essere valutate nel merito.
- Il ricorso per vizio motivazionale o violazione di legge può risultare inammissibile o superfluo se, nel frattempo, si verifica un evento estintivo del reato; pertanto, prima di sviluppare ampie censure, conviene accertare l'eventuale sopravvenuta estinzione.
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