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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45777/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha rilevato che il querelante, Polato Daniele, ha rimesso la querela, accettata dall'imputato; perciò il reato si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 09/09/2022 (conferma della sentenza del Tribunale di Padova del 13/07/2021) denunciando vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. (truffa) e all'art. 603 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (truffa). Nel caso la valutazione sul merito non è stata necessaria perché il reato è stato estinto per remissione di querela.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; la Corte di legittimità non ha proceduto ad esaminare nel merito le censure perché l'intervenuta estinzione del reato ha reso ininfluente la questione.

  • art. 152 cod. pen.

    Stabilisce che la remissione della querela estingue il reato; è il principio decisivo che ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che, in presenza di remissione della querela che estingue il reato, le spese del procedimento possono rimanere a carico del querelato; applicata dalla Corte per imporre le spese processuali all'imputato/querelato.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e rende irrilevanti le censure sul vizio motivazionale o sulla violazione di norme sostanziali/procedurali relative al giudizio sul merito.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio, poiché manca l'oggetto della pronuncia sul merito.
  • L'estinzione del reato non impedisce che le spese processuali siano attribuite al querelato: occorre verificare l'applicabilità dell'art. 340 c.p.p. e la posizione processuale delle parti.
  • In situazioni simili è fondamentale verificare la validità formale della remissione (chi ha rimesso, se è stata accettata, eventuali termini e forme): se la remissione è invalida il procedimento prosegue e le censure possono essere valutate nel merito.
  • Il ricorso per vizio motivazionale o violazione di legge può risultare inammissibile o superfluo se, nel frattempo, si verifica un evento estintivo del reato; pertanto, prima di sviluppare ampie censure, conviene accertare l'eventuale sopravvenuta estinzione.

Testo integrale

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