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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13347/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa a contestazioni per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e più reati di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p. e artt. connessi). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio ne bis in idem e unitarietà delle condotte (sosteneva che più atti costituiscono un unico reato di trasferimento fraudolento); 2) carenza di prove sulla provenienza dei capitali riconducibili al vertice mafioso; 3) assenza del dolo specifico e dell'interesse a eludere misure di prevenzione; 4) travisamento delle prove circa la sua partecipazione all'associazione di 'ndrangheta; 5) omissione/insufficiente valutazione delle dichiarazioni dissociative e della applicabilità di misure meno afflittive. Era richiamata anche la precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato e rinviato per verificare se le singole condotte fossero autonomi reati o segmenti di unico illecito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto i motivi prevalentemente aspecifici e diretti a chiedere una diversa valutazione fattuale, non consentita in sede di legittimità. Sul punto dell'unitarietà delle condotte il Tribunale del riesame era già intervenuto conformemente alle indicazioni della Corte di cassazione rescindente e ha motivato l'autonomia dei singoli episodi (diversa compagine sociale, tempi diversi, soggetti diversi, diversa natura degli atti). Il Tribunale ha altresì ritenuto congruente la prova indiziaria sulla provenienza dei capitali e sulla consapevolezza/dolo del Mengarelli nel partecipare alle intestazioni fittizie e nell'agevolare i contatti tra i vertici della cosca. Anche le dichiarazioni dissociative sono state valutate e ritenute non sufficienti a escludere esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento alla contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la motivazione del Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di intraneità e ruolo fiduciario dell'indagato verso la cosca.

  • art. 512-bis c.p.

    Norma relativa alle intestazioni fittizie/trasferimento fraudolento di valori: il Tribunale ha considerato autonome le diverse intestazioni in ragione di soggetti, tempi e oggetti diversi, qualificandole come più fatti-reato.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: richiamato nelle rubriche delle contestazioni con riferimento ai plurimi interventi di soggetti diversi nelle intestazioni.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma sul rinvio per nuovo esame: la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio al Tribunale di Roma per verifiche conformi alle indicazioni rese.

  • art. 15 c.p.

    Richiamata dai difensori in relazione al concorso di reati e alla disciplina dell'unitarietà delle condotte; la Corte ha ritenuto però che la configurazione dei fatti non violasse il principio di unitarietà invocato.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamata in riferimento alle norme sul concorso di procedure e al regime sanzionatorio; i difensori l'hanno invocata nell'argomentare unità delle fattispecie, senza effetto sulla decisione.

  • artt. 42 e 43 c.p.

    Richiamati con riferimento alla responsabilità e alla partecipazione nel reato: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato la responsabilità dell'indagato.

  • artt. 192 e 273 c.p.p.

    Richiamati dai difensori in tema di travisamento e motivazione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e non fondate su violazioni normative concrete.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Norme sulla misura cautelare: il ricorrente ha contestato la scelta della custodia; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato e motivato la necessità della misura e respinto la richiesta di misura meno afflittiva.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro misure cautelari personali le censure devono mirare a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione; non sono ammesse semplici richieste di diversa valutazione dei fatti.
  • La qualificazione di più atti come reati autonomi o come segmenti di un unico reato dipende da criteri fattuali (identità dei soggetti, tempi, compagine societaria, finalità concreta): differenze sostanziali tendono a giustificare la autonoma rilevanza penale.
  • Le intercettazioni, gli accertamenti patrimoniali e la ricorrenza di schemi operativi (intestazioni ripetute, gestione tramite società diverse) possono consolidare i gravi indizi sulla provenienza illecita dei capitali e sul rapporto fiduciario con vertici criminosi.
  • Dichiarazioni dissociative dell'indagato non sono necessariamente decisive per escludere esigenze cautelari se sussistono elementi indiziari concreti e recenti che indicano persistenza del ruolo e della pericolosità indiziaria.
  • Le decisioni del giudice di merito, purché congruamente motivate, sono difficilmente riformabili in cassazione quando la censura si limiti a proporre una diversa lettura delle prove.
  • Se la Corte di cassazione rinvia per nuovi accertamenti su un punto specifico, il giudice di rinvio deve esplicitamente confrontarsi con i criteri indicati dalla Corte; la decisione sarà valutata in Cassazione anche sul rispetto di tale indirizzo.

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