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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10914/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, pur confermando la condanna per guida in stato di alterazione da stupefacenti, ha ridotto a un anno la sospensione della patente rispetto alla decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: (1) errata applicazione dell'art. 187 cod. strada e degli artt. 192 e 533 c.p.p. per avere i giudici ritenuto provata la guida del veicolo da parte dell'imputato al momento del fatto; (2) errata applicazione delle medesime norme per avere ritenuto provato lo stato di alterazione psicofisica; (3) erronea esclusione della necessità di assumere una testimonianza ex art. 507 c.p.p. o di acquisire dichiarazioni rese in indagini, ritenute dalla difesa decisive per integrare il quadro probatorio. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze erano generiche, assertive e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto che la responsabilità fosse fondata su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti (intestazione dell'auto al padre dell'imputato, ritrovamento del portafoglio nell'auto, difficoltà dell'altro passeggero nel condurre il veicolo, posizione anomala del mezzo, cofano caldo, stato di incoscienza dell'imputato, esami clinici positivi per morfina, oppiacei e cocaina).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché non specifici e sostanzialmente diretti a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto già compiute dai giudici di merito. Ha affermato che la violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta per contestare l'omessa o erronea valutazione della prova, essendo tali censure attratte nel vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ha inoltre escluso che vi fosse una manifesta necessità di integrazione istruttoria ex art. 507 c.p.p., poiché il compendio probatorio era già ritenuto completo e coerente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 187 commi 1 e 1-quater cod. strada

    Disposizione ritenuta integrata sulla base di un complesso di indizi convergenti circa la guida in stato di alterazione da stupefacenti e la conseguente responsabilità dell'imputato.

  • art. 192 c.p.p.

    La sua violazione non può essere invocata in cassazione per censurare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale e con specifica deduzione di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'affermazione di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da prova indiziaria logicamente adeguata alla condanna.

  • art. 507 c.p.p.

    L'integrazione probatoria d'ufficio è necessaria solo in presenza di una manifesta e assoluta esigenza emergente dagli atti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto implicitamente superflua la prova richiesta.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama i limiti di deducibilità in cassazione dei vizi motivazionali e delle violazioni processuali, escludendo che la censura sulla prova possa essere veicolata come vizio di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria; nel caso concreto è stata applicata la regola generale della condanna.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel percorso argomentativo delle Sezioni Unite per delimitare il sindacato sulla motivazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per evidenziare che i vizi della motivazione vanno denunciati nei limiti propri del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure che mirano in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio sono inammissibili, perché estranee al sindacato di legittimità.
  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata come scorciatoia per contestare il merito della valutazione delle prove; il relativo controllo resta confinato ai casi in cui si denunci un effettivo vizio processuale deducibile nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
  • La prova indiziaria deve essere valutata globalmente e non atomisticamente: la convergenza di più indizi può fondare logicamente l'affermazione di responsabilità penale.
  • L'omessa ammissione di una prova ex art. 507 c.p.p. è censurabile solo se dal testo della sentenza emerga una manifesta e assoluta necessità dell'integrazione istruttoria; in difetto, il giudice può ritenere implicitamente superflua la prova ulteriore.
  • Quando la motivazione di merito è coerente, completa e sorretta da un quadro probatorio unitario, la Cassazione non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiProveImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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