Cassazione Penale, Sentenza n. 27664/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (nella versione modificata dal d.lgs. n. 150/2022). In sostanza si contestava l'inammissibilità dell'appello per mancanza di un valido mandato ad impugnare e/o per un vizio motivazionale della decisione che aveva dichiarato l'appello inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, nella vigenza dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 e poi modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114), per gli imputati nei cui confronti si è proceduto in assenza l'atto d'impugnazione deve essere accompagnato, a pena d'inammissibilità, da specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Ha richiamato il principio tempus regit actum e la giurisprudenza di legittimità (incluse le Sezioni Unite) che stabilisce quale disciplina applicare in relazione alla data di compimento dell'atto. Poiché l'atto di appello (depositato il 17/11/2023) non era corredato del mandato specifico né di dichiarazione/elezione di domicilio né di richiamo inequivoco a precedente dichiarazione nel fascicolo, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La norma richiede che l'atto d'impugnazione sia accompagnato da mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e indicante dichiarazione/elezione di domicilio; la mancata presenza rende l'impugnazione inammissibile.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Base normativa della censura in Cassazione relativa a vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure infondate rispetto alla corretta interpretazione dell'art. 581 e della giurisprudenza applicabile.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in rapporto al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, abbia violato tale diritto nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina sull'impugnazione con le garanzie costituzionali quando applicata secondo i principi esposti (tempus regit actum, controllo della conoscenza effettiva della sentenza).
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 33, comma 1, lett. d))
Ha introdotto la disciplina (comma 1-quater) che ha imposto il mandato specifico ad impugnare per imputati proceduti in assenza; la sua vigenza è rilevante per valutare l'ammissibilità degli atti compiuti in quel periodo.
Ha modificato l'art. 581 mantenendo l'esigenza del mandato specifico nel caso di impugnazioni proposte dal difensore d'ufficio, rafforzando la finalità di verificare la consapevolezza dell'imputato.
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
«la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"; inoltre indicazione sul principio di riferimento alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto (art. 11 preleggi) per gli atti processuali ad effetti 'istantanei'.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che per atti processuali ad effetti istantanei si applica la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto (principio tempus regit actum), delineando l'applicabilità temporale delle modifiche normative relative alle impugnazioni.
art. 11 preleggi
Principio per cui la legge vigente al momento del compimento dell'atto regola la forma e gli effetti dell'atto processuale; applicato dalla Corte per stabilire quale versione dell'art. 581 valesse per l'appello impugnato.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente l'onere delle spese.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato processato in assenza, l'atto d'impugnazione deve essere corredato del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio; in mancanza l'impugnazione è inammissibile.
- La disciplina applicabile si determina in base alla data di compimento dell'atto (principio tempus regit actum/art. 11 preleggi): verificare sempre quale versione normativa era vigente alla data di deposito dell'atto.
- Anche il difensore di fiducia, durante il periodo di vigenza del comma 1-quater come introdotto dal d.lgs. n.150/2022, doveva allegare il mandato specifico; l'eventuale modifica normativa successiva non vale retroattivamente se l'atto è stato compiuto in un periodo regolato dalla previgente disposizione.
- In assenza di una norma transitoria, le impugnazioni compiute durante la vigenza della norma più recente devono essere valutate secondo quella disciplina; pertanto è fondamentale predisporre il mandato nella forma richiesta.
- Se si intende utilizzare una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già versata nel fascicolo, l'atto d'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e immediatamente individuabile a quella dichiarazione, altrimenti la Corte può ritenere mancante l'indicazione del luogo per la notificazione.
- Nel caso di difensore d'ufficio resta stringente l'esigenza del mandato specifico per accertare il genuino interesse personale dell'imputato e la sua consapevolezza della sentenza.
- Prassi consigliata per future impugnazioni: verificare la normativa vigente alla data di deposito, allegare sempre mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, oppure richiamare esplicitamente e con chiara indicazione documentale ogni precedente dichiarazione presente nel fascicolo.
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