Cassazione Penale, Sentenza n. 35004/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto dell'8/01/2024 del GIP di Locri; il GIP aveva disposto il sequestro preventivo del locale adibito ad autolavaggio, delle aree pertinenziali e delle cose utilizzate per l'attività, ritenuta sussistente l'ipotesi di reato prevista dal d.lgs. n. 152/2006 (scarico di reflui). Il ricorrente deduce un unico motivo: la motivazione è, a suo avviso, meramente apparente in ordine alla stabilità dell'attività e vi sarebbe omesso esame della memoria difensiva prodotta in udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e non meramente apparente sulla non occasionalità dell'attività di autolavaggio (sopralluogo, pubblicità, uso di garage e tettoia, lavaggio in corso, scarichi convogliati in pozzetto che recapitavano nel terreno, dichiarazioni del cliente). La Corte ha inoltre richiamato l'onere del ricorrente di allegare ed evidenziare negli atti eventuali elementi decisivi omessi dal riesame. Ha confermato che per il sequestro preventivo sono sufficienti indizi e non è richiesto il grado di gravità degli indizi richiesto per la responsabilità penale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8; riferimento procedurale alla disciplina temporanea/contenziosa richiamata dal giudice.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 commi 1,2,3
Il provvedimento di sequestro fondato sulla ritenuta sussistenza indiziaria delle violazioni ambientali relative agli scarichi dei reflui dall'autolavaggio.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 137 comma 1
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui lo scarico di reflui da impianti di autolavaggio senza autorizzazione integra il reato previsto dall'art. 137; tali acque non sono assimilabili a quelle domestiche.
Codice di procedura penale, artt. 322-bis e 324
Le ordinanze emesse ai sensi di tali articoli ammettono il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Codice di procedura penale, art. 325 comma 1
Il ricorso per cassazione è possibile soltanto per violazione di legge; la nozione comprende la mancanza o la motivazione meramente apparente, non l'illogicità manifesta.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
L'azione di censura dell'illogicità manifesta deve essere proposta con il motivo specifico previsto dall'art. 606 e non come violazione di legge ai sensi dell'art. 325.
Codice di procedura penale, art. 321 comma 1
Rilevanza della finalità cautelare: per il sequestro preventivo sono sufficienti indizi (fumus) e il provvedimento può riguardare anche beni di terzi; il riesame non deve ritenersi un giudizio anticipato sulla responsabilità.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può imporre le spese e una somma alla Cassa delle ammende, specie se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame cautelare è ammesso solo per violazione di legge (mancanza o motivazione meramente apparente), non per divergenze nella valutazione logica degli indizi.
- Chi impugna per motivazione apparente deve precisare e allegare al ricorso gli elementi probatori decisivi che il giudice del riesame avrebbe omesso di considerare e dimostrarne la presenza negli atti o in udienza.
- In sede di sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza di indizi (fumus commissi delicti) per giustificare la misura; non è necessario raggiungere il livello dei gravi indizi di colpevolezza.
- Il rilievo di scarichi illeciti da autolavaggio è generalmente qualificato come illecito ambientale secondo il d.lgs. 152/2006 e giustifica misure cautelari come il sequestro di locali e strumenti utilizzati.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito risulta adeguata; le critiche sulla valutazione degli indizi spettano al giudizio di merito e non alla censura per violazione di legge.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ritenuta ascrivibile a colpa del ricorrente.
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